((Art. 29 - ter 
 
 
Semplificazione  dei  procedimenti  di   accertamento   degli   stati
                     invalidanti e dell'handicap 
 
  1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate  a  redigere  verbali
sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti
i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che  consenta
una valutazione obiettiva. 
  2. La valutazione sugli atti  puo'  essere  richiesta  dal  diretto
interessato o da chi lo rappresenta  unitamente  alla  produzione  di
documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico
introduttivo. In tale  secondo  caso  spetta  al  responsabile  della
commissione di accertamento indicare la documentazione  sanitaria  da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia  sufficiente
per una valutazione obiettiva, l'interessato e'  convocato  a  visita
diretta.))