((Art. 43 - bis 
 
Semplificazioni  in  materia  di  accesso  alle  informazioni   sugli
                              alimenti 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di  accesso
alle informazioni sugli alimenti, il  Ministero  della  salute  rende
disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione  nel  proprio  sito
internet, in una distinta partizione della  sezione  «Amministrazione
trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti  e  comunque  detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali  vivi  destinati  al  consumo
umano provenienti dai Paesi  dell'Unione  europea  nonche'  da  Paesi
terzi, anche con riguardo  ai  dati  identificativi  degli  operatori
economici che abbiano effettuato le operazioni  di  entrata,  uscita,
transito  e  deposito  dei  suddetti  prodotti.  All'attuazione   del
presente articolo il Ministero della salute provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))