((Art. 43 -quater 
 
Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori 
 
  1. Per contrastare la perdita di liquidita'  delle  imprese  dovuta
alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al  presente  capo
possono essere concessi mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un
tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo  perduto  fino
al 35 per cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le  iniziative  nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha  una  durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a  quindici
anni». 
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da adottare di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  dettate  le
misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare,  in
particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al  comma  1
con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo  10
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da  garantire
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
  3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))