Art. 48 
 
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle  Autorita'  di
  sistema  portuale  e  delle  Autorita'  di  sistema  portuale,   di
  digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing, nonche'
  di  rilancio  del  settore  della  crocieristica,  del   cabotaggio
  marittimo e della nautica 
 
  1. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 14-ter»; 
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione  funzionale
delle aree interessate» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  i  beni
sottoposti al vincolo  preordinato  all'esproprio  nel  rispetto  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.  Se  la
realizzazione di un'opera pubblica o  di  pubblica  utilita'  non  e'
prevista dal PRP, il  vincolo  preordinato  all'esproprio,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'
di sistema portuale, mediante una  conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
    c) al comma 2-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 14-ter»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Le  modifiche  che
non alterano in modo sostanziale la struttura  del  piano  regolatore
portuale   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche    e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione  di  non  contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti  da  parte  del  comune  o  dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle  previsioni  delle
aree  destinate  a   funzioni   di   interazione   porto-citta'.   E'
successivamente acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici,  che  si  esprime  entro   quarantacinque   giorni,
decorrenti   dalla   ricezione   della   proposta   di    adeguamento
tecnico-funzionale.  Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende
espresso positivamente.»; 
    e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:  «5-ter.  Per  le
opere pubbliche  da  realizzare  nei  porti,  fermo  restando  quanto
stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita'  ai  piani
urbanistici ed alle norme in materia di  edilizia  e'  effettuato  ai
sensi  del  comma  5  ovvero,  per  le  opere  che   non   comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano  regolatore  portuale,  in
sede di approvazione del  progetto  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga  all'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di  cui
all'articolo 27 del  citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce  ad  ogni  effetto
tutti gli atti di  intesa,  i  pareri,  i  titoli  abilitativi  anche
edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.». 
  ((1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio  1994,  n.
84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: «sono  disposti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere disposti»; 
  b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  siano  riscontrati  dai  competenti   organi   di   controllo,
giurisdizionali  o  amministrativi,  l'omesso   esercizio   o   gravi
irregolarita' nell'espletamento delle  funzioni  e  delle  competenze
previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3,  e  9,  comma  5,
tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'». 
  1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino
costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti  di
interesse  nazionale,  si  utilizzano  le  modalita'  e  le  migliori
tecnologie  disponibili  finalizzate   a   mitigare   i   rischi   di
propagazione di contaminanti, ove presenti».)) 
  2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla  diffusione  del
virus   COVID-19,   nonche'    per    accelerare    gli    interventi
infrastrutturali nelle  aree  portuali  e  marino-  costiere  di  cui
all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  relazione
alle operazioni di dragaggio in  corso  alla  ((data  di  entrata  in
vigore del presente decreto)), nonche' a quelle avviate  a  decorrere
dalla medesima data e fino al 30  giugno  2021,  il  termine  massimo
previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e'
elevato a quarantacinque mesi. 
  3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono  aggiunte
le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una
porzione  ricadente  nei  limiti  territoriali   di   competenza   di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo  6
della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione  del
perimetro puo'  essere  formulata  anche  dall'Autorita'  di  Sistema
Portuale, previo  parere  degli  enti  locali  interessati  acquisito
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  A  decorrere
dall'anno 2020, una quota pari  a  5  milioni  di  euro  annui  delle
risorse  del  fondo  per  il  finanziamento   degli   interventi   di
adeguamento dei porti, di cui all'articolo  18-bis,  comma  1,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  destinata  al  finanziamento  delle
attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilita'  del  sistema  di  mobilita'  delle
merci,  nonche'  per  il  completamento   degli   investimenti,   con
particolare riferimento ai  nodi  (porti,  interporti  e  piattaforme
logistiche) del Mezzogiorno.»; 
    b) al comma 2,  le  parole  «di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al  presente
articolo»; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a  ridefinire,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione,  il  rapporto  convenzionale  stipulato  in  attuazione
dell'articolo 4-bis del decreto  legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  riconoscendo,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo
4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre
2019.  Le  risorse,  che  si  rendono  disponibili  a  seguito  della
ridefinizione  del  rapporto   convenzionale,   sono   destinate   al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.». 
  5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  ((5-bis. Al fine di mitigare gli  effetti  della  pandemia  e  allo
scopo  di  semplificare  l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  al  medesimo
articolo 199, comma 8, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno  o  piu'  decreti»  e  la  parola:  «adottato»  e'
sostituita dalla seguente: «adottati».)) 
  6. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-  19  e  di  salvaguardare  i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, le  navi  da  crociera  iscritte  nel  Registro
Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre  2020,  previo
accordo da stipularsi  tra  le  associazioni  datoriali  e  sindacali
firmatarie del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  il
settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio  ai
sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in  deroga
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
per svolgere esclusivamente servizi crocieristici. 
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-quater, comma  1,
lettera e),» sono inserite le  seguenti:  «e  all'articolo  7-sexies,
comma 1, lettera e-bis),»; 
    b) al comma 726, la parola «aprile» e'  sostituita  dalla  parola
«novembre». 
  ((7-bis.  Al  fine  di  semplificare   le   componenti   tariffarie
dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold
ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Alle  stesse
forniture non si applicano gli oneri generali  di  sistema,  data  la
natura  addizionale  dei  suddetti  prelievi».  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. L'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente  provvede,  ove  necessario,  ai  conseguenti  aggiornamenti
compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.))