((Art. 49 - bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  rilascio  del   documento   unico   di
                            circolazione 
 
  1. Per tutte le operazioni gestite  con  le  procedure  attualmente
vigenti  che  danno  luogo  al  rilascio  del  documento   unico   di
circolazione e di proprieta' di cui al decreto legislativo 29  maggio
2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da  quelli  di  cui
all'articolo  60  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere  la  restituzione
del documento di circolazione originale,  previa  apposizione  di  un
segno di annullamento. 
  2. La restituzione  del  documento  di  circolazione  originale  e'
subordinata al pagamento di un contributo, in sede  di  presentazione
dell'istanza, secondo ammontare, criteri  e  modalita'  definiti  con
apposito decreto dirigenziale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  3.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.))