Art. 50 
 
Razionalizzazione  delle  procedure   di   valutazione   dell'impatto
                             ambientale 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1: 
      1) alla lettera  g),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  di  VIA   il
proponente  presenta  il  progetto  di  fattibilita'  come   definito
dall'articolo 23, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito
dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed
in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti
dello studio di impatto ambientale ai sensi  dell'allegato  IV  della
direttiva 2011/92/UE;»; 
      2) alla lettera i) le parole «gli elaborati  progettuali»  sono
sostituite dalle seguenti: «i progetti»; 
      3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce»  sono
inserite le  seguenti:  «le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
successive fasi di sviluppo progettuale  delle  opere  per  garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare  gli
impatti  ambientali  significativi  e  negativi  o  incrementare   le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le  parole  «nell'ambito
del Piano regolatore portuale» sono  inserite  le  seguenti:  «o  del
Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili
dal Piano regolatore portuale», sono inserite  le  seguenti:  «o  dal
Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo  le  parole
«Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti:  «,
il Piano di sviluppo aeroportuale»; 
      2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito
della valutazione  preliminare  e  la  documentazione  trasmessa  dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'  competente
sul proprio sito internet istituzionale.»; 
      3) al comma 12, dopo le  parole  «pianificazione  territoriale»
sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo  le  parole  «della
destinazione  dei  suoli  conseguenti»  sono  inserite  le  seguenti:
«all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'»; 
    c) all'articolo 7-bis: 
      1) dopo il comma 2 ((sono inseriti i seguenti:)) «2-bis.  Entro
((centoventi giorni)) dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
del  Ministro  dello   sviluppo   economico,   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano,  individua,  con  uno  piu'  decreti,
successivamente aggiornati, ove necessario, con  cadenza  semestrale,
le tipologie di progetti e le opere necessarie per  l'attuazione  del
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima  (PNIEC),  nonche'
le aree non idonee alla  realizzazione  di  tali  progetti  o  opere,
tenendo  conto  delle  caratteristiche   del   territorio,   sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e  morfologiche  ((e  delle
aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti  di
interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,)) con particolare
riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti  pianificazioni,
da sottoporre ((a verifica di assoggettabilita' a VIA o  a  VIA))  in
sede statale ai sensi del comma 2. »; 
  ((2-ter. L'individuazione delle aree di cui  al  comma  2-bis  deve
avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti  climatici,  nonche'  delle  esigenze   di   tutela   del
patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e  del  suolo,
tenuto conto  dei  suoli  degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 
  2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui  al  comma  2-bis
occorre privilegiare,  ove  possibile,  l'utilizzo  di  superfici  di
strutture  edificate,  comprese   le   piattaforme   petrolifere   in
disuso»;)) 
      2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA»
sono sostituite dalle seguenti:  «Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA»; 
      3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza  di  situazioni  che  diano
origine a un conflitto di interessi e  provvedono  a  segnalare  ogni
situazione  di   conflitto,   anche   potenziale,   alle   competenti
autorita'.»; 
      4)  dopo  il  comma  8  e'  inserito   il   seguente:   «8-bis.
Limitatamente  agli  interventi  necessari  per  il  superamento   di
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in
caso di inerzia regionale per i progetti  sottoposti  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o a VIA  ai  sensi  del  comma  3,  lo  Stato
esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della  legge  24
dicembre 2012 n. 234.»; 
    d) all'articolo 8: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale  di  competenza
statale dei progetti  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  e'
istituita  la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta  alle   dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e formata da  un  numero  massimo  di  venti  unita',  in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del  diploma  di
laurea, con almeno cinque anni  di  esperienza  professionale  e  con
competenze  adeguate  alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale  dei
predetti progetti, individuate in base  all'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il  personale  di  ruolo  del
CNR, ((del Sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente
di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,))  dell'ENEA  e  dell'ISS,
secondo le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo.  ((I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non  possono  far
parte della Commissione di cui al comma 1  del  presente  articolo.))
Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto  dell'equilibrio  di
genere. I componenti della Commissione Tecnica  PNIEC  sono  nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis.  I  componenti  della
Commissione Tecnica PNIEC restano  in  carica  quattro  anni  e  sono
rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta  una  indennita'
aggiuntiva  definita  con  le  modalita'   di   cui   al   comma   5,
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la  Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi  protocolli  d'intesa,  del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della  legge
28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici  di  ricerca.  La
Commissione  opera  con  le  modalita'  previste  dall'articolo   20,
dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,  dai  commi  1,
2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7  dell'articolo  25,  e  dall'articolo  27,  del
presente decreto.»; 
      2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte
le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»; 
      3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di  verifica
dell'impatto  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   della
Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole  «ciascun  membro  della
Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione  tecnica
PNIEC»; 
    e) all'articolo 9: 
      1) al  comma  4  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:
«L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento  di
informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle  restrizioni
vigenti nello Stato membro in cui il progetto e' proposto.» 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del  pubblico,  mediante
il proprio sito  internet  istituzionale,  le  informazioni  pratiche
sull'accesso   alle   procedure   di   ricorso    amministrativo    e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  7
agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato  al  destinatario  ((sono
indicati  l'autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere  e  il  relativo
termine.))». 
    f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 19 (Modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1.  Il  proponente  trasmette
all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in  formato
elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto  nell'allegato
IV-bis  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  nonche'  copia
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 
      2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale,  l'autorita'  competente  verifica   la   completezza   e
l'adeguatezza  della  documentazione  e,  qualora  necessario,   puo'
richiedere  per  una  sola  volta  chiarimenti  e   integrazioni   al
proponente. In tal caso, il proponente  provvede  a  trasmettere  ((i
chiarimenti e le integrazioni richiesti)), inderogabilmente  entro  i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente  non  trasmetta  la
documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la  domanda  si
intende respinta ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere all'archiviazione. 
      3. Contestualmente alla  ricezione  della  documentazione,  ove
ritenuta completa, ovvero  ((dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni
richiesti)) ai sensi del comma 2, l'autorita' competente  provvede  a
pubblicare  lo  studio  preliminare   nel   proprio   sito   internet
istituzionale, con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela  della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso  del  pubblico  all'informazione  ambientale.
Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a
tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito internet. 
      4.  ((Entro  e  non   oltre   quarantacinque))   giorni   dalla
comunicazione di cui al comma 3  e  dall'avvenuta  pubblicazione  sul
sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse
puo' presentare le proprie osservazioni all'autorita'  competente  in
merito allo  studio  preliminare  ambientale  e  alla  documentazione
allegata. 
      5. L'autorita'  competente,  sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica se il progetto ha possibili ((ulteriori)) impatti ambientali
significativi. 
      6. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' a VIA entro i successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4.  In  casi  eccezionali,
relativi  alla  natura,  alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per
una sola volta e per un periodo non  superiore  a  venti  giorni,  il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica;  in  tal  caso,
l'autorita'  competente  comunica  tempestivamente  per  iscritto  al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro  la
quale  e'  prevista  l'adozione  del   provvedimento.   La   presente
comunicazione  e',   altresi',   pubblicata   ((nel   sito   internet
istituzionale dell'autorita' competente)). 
      7.   Qualora   l'autorita'   competente   stabilisca   di   non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica  i  motivi
principali alla base della mancata richiesta di tale  valutazione  in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V  alla  parte
seconda,  e,  ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo  conto  delle
eventuali osservazioni del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le
condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire  quelli  che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativi
e negativi. 
      8. Qualora l'autorita' competente stabilisca  che  il  progetto
debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 
      9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato
IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 
      10. Il provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese  le  motivazioni,  e'  pubblicato  integralmente  nel   sito
internet istituzionale dell'autorita' competente. 
      11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,  qualora
la  competente  Commissione  di  cui  all'articolo  8  non   si   sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni,
provvede al rilascio del  provvedimento  entro  i  successivi  trenta
giorni. 
      12. Tutta la documentazione afferente al procedimento,  nonche'
i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte,  le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'  competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»; 
    g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 20 (Consultazione preventiva). - 1. Il proponente  ha  la
facolta' di richiedere,  prima  di  presentare  il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  una  fase  di  confronto  con
l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di
dettaglio  delle  informazioni  necessarie  da  considerare  per   la
redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale.  A  tal  fine,  il
proponente  trasmette,  in  formato  elettronico,  una  proposta   di
elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa  dal
proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio
parere.»; 
    h) all'articolo 21: 
      1) al comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  «gli  elaborati
progettuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)»; 
      2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1»,
sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni  dalla  relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo  la  parola
«comunica» e' inserita la seguente: «contestualmente»; 
      3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»; 
    i) all'articolo 23: 
      1)  al  comma  1,  lettera  a),  le   parole   «gli   elaborati
progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»; 
      2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; 
      3) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  contestualmente
alla pubblicazione  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  la
Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  avvia  la  propria
attivita' istruttoria.»; 
    l) all'articolo 24: 
        1) al comma 3, le  parole  «trenta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quindici giorni»; 
        2) al comma 4, primo  periodo,  le  parole  «entro  i  trenta
giorni successivi» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  i  venti
giorni  successivi»,  le  parole  «ulteriori  trenta   giorni»   sono
sostituite dalle seguenti: «((ulteriori venti giorni» e,  al  secondo
periodo,)) le  parole  «centottanta  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni»; 
        3) al comma 5: 
        3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente  ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per
il  pubblico,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «procede   alla
pubblicazione  delle   integrazioni   sul   proprio   sito   internet
istituzionale e»; 
        3.2. (((Soppresso))); 
        3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni successivi»; 
      4) il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Tutta  la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i  risultati  delle
consultazioni   svolte,   qualsiasi   informazione    raccolta,    le
osservazioni e i pareri comunque espressi,  compresi  quelli  di  cui
agli articoli 20 e  32,  sono  tempestivamente  resi  disponibili  al
pubblico interessato mediante pubblicazione,  a  cura  dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.»; 
    m) all'articolo 25: 
      1) al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole  «Nel  caso  di
progetti di competenza statale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini
di cui al periodo precedente senza che la Commissione  competente  di
cui all'articolo 8 si  sia  espressa,  il  direttore  generale  della
competente Direzione Generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA  acquisito  entro  il  termine  di
trenta  giorni,  trasmette  il  provvedimento  di  VIA  al   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
conseguente adozione.», nonche' al quarto periodo le parole «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e  le  parole
«trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici  giorni»  e
al quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo» sono aggiunte le seguenti: «nonche'  qualora
sia inutilmente  decorso  il  termine  complessivo  di  duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di VIA»; 
      2) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  la  Commissione  di
cui all'articolo 8, comma 2-bis,  si  esprime  entro  il  termine  di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di  cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.  Nei
successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  adotta  il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo entro il termine di quindici  giorni.  Nel  caso  di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di  VIA  e'  adottato
entro il termine di cui all'articolo 32,  comma  5-bis.  In  caso  di
inerzia nella conclusione del procedimento, il  titolare  del  potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge  7  agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora  la  competente  commissione  di  cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro  il
termine di trenta giorni,  provvede  al  rilascio  del  provvedimento
entro i successivi trenta giorni.»; 
      3) al comma 4, dopo la lettera a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) le linee di indirizzo da seguire  nelle  successive  fasi  di
sviluppo progettuale delle  opere  per  garantire  l'applicazione  di
criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;»; 
    n) all'articolo 27: 
      1)  al  comma  4,  primo  periodo,  la  parola  «quindici»   e'
sostituita dalla seguente: «dieci»; 
      2) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.  Entro  cinque
giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in  caso
di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241  che  opera
secondo quanto disposto  dal  comma  8.  Contestualmente  l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione   nell'albo   pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate.  Tale   forma   di   pubblicita'   tiene   luogo   delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241  del  1990.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   suddetta
documentazione, e per la durata di ((sessanta)) giorni,  il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione
di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove  necessaria  e
l'autorizzazione  integrata  ambientale  nonche'  gli  altri   titoli
autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»; 
      3)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Entro  i
successivi quindici giorni l'autorita' competente  puo'  chiedere  al
proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso  un  termine
perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  novanta  giorni.  Qualora
entro  il  termine  stabilito   il   proponente   non   depositi   la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita'  competente  procede  immediatamente  alla  pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e  dispone,  entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione  integrativa,  che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un  nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2,  del  presente  decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima
autorita' competente sul proprio sito  internet  e  di  cui  e'  data
comunque   informazione   nell'albo   pretorio   informatico    delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione
alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla
documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  6  per   l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.»; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Fatto  salvo  il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il  caso
di  consultazioni  transfrontaliere,  al   fine   di   acquisire   il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel  termine
di cui al ((primo periodo del)) comma 6, una  conferenza  di  servizi
decisoria che opera in modalita' simultanea secondo quanto  stabilito
dall'articolo  14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla
conferenza partecipano  il  proponente  e  tutte  le  amministrazioni
competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del
provvedimento di VIA ((e i titoli abilitativi)) ambientali  richiesti
dal proponente. Per i  progetti  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma
2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali e  per  il  turismo  o  un  suo  delegato.  La
conferenza,  nell'ambito   della   propria   attivita',   prende   in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede  di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude  i  propri  lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La  determinazione  motivata  di
conclusione  della  conferenza  di  servizi,   che   costituisce   il
provvedimento  unico  in  materia  ambientale,   reca   l'indicazione
espressa del provvedimento di  VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
abilitativi compresi nel  provvedimento  unico.  Fatto  salvo  quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis,  comma  2-bis,  la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e'  assunta  sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  ai  sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.»; 
    o) all'articolo 27-bis: 
      1)  al  comma  2,  le  parole  «Entro  quindici  giorni»   sono
sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»; 
  ((2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; 
  2-bis) al comma 7, terzo periodo, le  parole:  «centoventi  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;)) 
    p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono  aggiunte  in
fine le seguenti parole: «, che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri: 
      a) designazione dei componenti dell'Osservatorio  da  parte  di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati  nel  decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale; 
      b) nomina  dei  due  terzi  dei  rappresentanti  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra  soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa  competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni; 
      c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita'  e
conflitto di interessi; 
      d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a  quattro  anni,
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori; 
      e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando
un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio»; 
  ((p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Il proponente, entro i termini di  validita'  disposti  dal
provvedimento di verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  o  di  VIA,
trasmette all'autorita' competente la documentazione  riguardante  il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni  circa  la  conformita'
delle  opere  rispetto  al  progetto  depositato  e  alle  condizioni
ambientali    prescritte.    La    documentazione    e'    pubblicata
tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente»; 
  p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: «ovvero» e' sostituita
dalle seguenti: «o, in alternativa»; 
  q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: «di
petrolio,  prodotti  chimici,   prodotti   petroliferi   e   prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000  m3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  petrolio  con  capacita'  complessiva
superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici,  prodotti  petroliferi  e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a  200.000
tonnellate»)) 
    r) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi  previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e  III-bis,  provvede»  sono
inserite le seguenti: «quanto prima e comunque  contestualmente  alla
informativa  resa  al  pubblico  interessato»  e,  dopo   le   parole
«concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono  aggiunte
le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della  decisione  che
puo' essere adottata»; 
      2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:  «5-quater.  In
caso di progetti proposti da altri Stati  membri  che  possono  avere
effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente  rese  disponibili  alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano  che
entro ((sessanta))  giorni  esprimono  le  proprie  osservazioni.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
entro sessanta  giorni  redige  il  proprio  parere  e  lo  trasmette
unitamente  alle  osservazioni  ricevute   all'autorita'   competente
nell'altro Stato membro.». 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  n.  152  del
2006,  come  modificato  dal  presente  articolo,   gli   osservatori
ambientali  gia'  costituiti  sono  rinnovati  nel   rispetto   delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  3. Le disposizioni introdotte dal presente  articolo  si  applicano
alle istanze presentate a partire dal  trentesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  ((3-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo e con  il  Ministero  della  salute,  sono
recepite le norme tecniche per la redazione degli  studi  di  impatto
ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente, finalizzata  allo  svolgimento  della  valutazione  di
impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti  degli  studi
di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
per  il  tramite  della  Scuola  di  specializzazione  in  discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, assicura,  mediante  appositi  protocolli  d'intesa  con
l'autorita' competente,  il  supporto  scientifico  e  la  formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con particolare riferimento a  quello  operante
presso la direzione generale competente in materia di  valutazioni  e
autorizzazioni ambientali. A tal  fine,  nonche'  per  assicurare  il
funzionamento della suddetta Scuola,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  riconosce  all'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  un  contributo
pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro  700.000  a  decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro
300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3  della  legge  1°
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio».))