Art. 52 
 
Semplificazione delle procedure  per  interventi  e  opere  nei  siti
                         oggetto di bonifica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo
242-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  242-ter  (Interventi  e  opere  nei  siti   oggetto   di
bonifica). - 1. Nei siti oggetto  di  bonifica,  inclusi  i  siti  di
interesse nazionale, possono essere  realizzati  interventi  e  opere
richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi  di  lavoro,  di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e  infrastrutture,
compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere
lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi
e, piu' in generale, altre opere lineari di  pubblico  interesse,  di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio  idraulico,  opere
per la realizzazione di impianti  per  la  produzione  energetica  da
fonti rinnovabili e di sistemi  di  accumulo,  esclusi  gli  impianti
termoelettrici,  fatti  salvi  i  casi   di   riconversione   da   un
combustibile  fossile  ad  altra  fonte  meno  inquinante  o  qualora
l'installazione  comporti  una  riduzione  degli  impatti  ambientali
rispetto all'assetto  esistente,  opere  con  le  medesime  connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi  impianti,  nonche'  le  tipologie  di  opere   e   interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e  opere
siano realizzati secondo modalita' e tecniche che  non  pregiudichino
ne'  interferiscano  con  l'esecuzione  e  il   completamento   della
bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
      2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma
1 e' effettuata da  parte  dell'autorita'  competente  ai  sensi  del
Titolo  V,  Parte  quarta,  del  presente  decreto,  nell'ambito  dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove
prevista, nell'ambito  della  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale. 
      3. Per gli interventi  e  le  opere  individuate  al  comma  1,
nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del  Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare con  proprio  decreto  per  le
aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per  le
restanti  aree,  provvedono  all'individuazione  delle  categorie  di
interventi che non necessitano della preventiva valutazione da  parte
dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V,  Parte  quarta,  del
presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri  e  le
procedure  per  la  predetta  valutazione  nonche'  le  modalita'  di
controllo. 
      4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma  1,
anche nelle more dell'attuazione del  comma  3,  sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati: 
        a) nel caso  in  cui  non  sia  stata  ancora  realizzata  la
caratterizzazione  dell'area   oggetto   dell'intervento   ai   sensi
dell'articolo  242,  il  soggetto  proponente  accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia  nei  termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'ISPRA che si  pronuncia  entro  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione del  proponente.  Il  proponente,  trenta  giorni  prima
dell'avvio  delle   attivita'   d'indagine,   trasmette   agli   enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.  Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche
per un solo  parametro,  il  soggetto  proponente  ne  da'  immediata
comunicazione con le forme e le modalita' di  cui  all'articolo  245,
comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate; 
        b) in presenza di attivita' di messa in  sicurezza  operativa
gia' in essere, il proponente puo'  avviare  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di  cui  al  comma  1  previa  comunicazione
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente  competente  da
effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio
delle  opere.  Al  termine  dei  lavori,  l'interessato  assicura  il
ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
        c) le attivita' di scavo sono effettuate con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel  rispetto  delle  norme  in  materia  ((di  gestione  dei
rifiuti)). I terreni e  i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono
gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della  Repubblica  13
giugno 2017, n. 120. 
  ((c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a)  accerti
che il livello delle CSC non  sia  stato  superato,  per  i  siti  di
interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le  modalita'
previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri  siti  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.)) 
      5. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
  2. All'articolo 34 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.