((Art. 62 - ter 
 
Introduzione di una soglia per i canoni annui per le  concessioni  di
  coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 
 
  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  in  condizioni  di
economicita' della gestione  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone  di  superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al  singolo  concessionario
non  puo'  superare  il  3  per  cento  della  valorizzazione   della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente». 
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))