Art. 10. Il nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il nucleo di valutazione e' titolare delle funzioni: a) di verifica della qualita' ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; c) di verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; d) di attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa. 2. Il nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico e' rinnovabile una sola volta. 3. Il nucleo di valutazione e' costituito da cinque componenti, dei quali almeno due devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica: a) quattro di elevata qualificazione professionale, di cui uno interno, professore di prima fascia, il curriculum dei quali e' reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo; b) uno studente. 4. Il professore di ruolo interno e' designato dal senato accademico, i componenti esterni sono designati dal Rettore. Il Rettore nomina tra i componenti di cui al comma 3, lettera a) il coordinatore. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del Rettore. 5. Il rappresentante degli studenti e' eletto da tutti gli studenti dell'Ateneo.