(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                 Il nucleo di valutazione di Ateneo 
 
    1. Il nucleo di valutazione e' titolare delle funzioni: 
      a)  di  verifica  della  qualita'  ed  efficacia   dell'offerta
didattica,  anche  sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti; 
      b)  di  verifica   dell'attivita'   di   ricerca   svolta   dai
dipartimenti; 
      c) di verifica della congruita' del  curriculum  scientifico  o
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; 
      d) di attribuzione, in  raccordo  con  l'attivita'  dell'ANVUR,
delle funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle  strutture
e del personale, al fine di  promuovere  nell'Universita',  in  piena
autonomia e con modalita'  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
miglioramento della performance individuale e organizzativa. 
    2. Il nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l'incarico  e'
rinnovabile una sola volta. 
    3. Il nucleo di valutazione e' costituito da  cinque  componenti,
dei quali almeno due devono essere esperti in materia di  valutazione
anche non accademica: 
      a) quattro di elevata qualificazione professionale, di cui  uno
interno, professore di prima fascia, il curriculum dei quali e'  reso
pubblico sul sito internet dell'Ateneo; 
      b) uno studente. 
    4. Il  professore  di  ruolo  interno  e'  designato  dal  senato
accademico, i componenti  esterni  sono  designati  dal  Rettore.  Il
Rettore nomina tra i componenti di cui al  comma  3,  lettera  a)  il
coordinatore. Il nucleo di valutazione e' nominato  con  decreto  del
Rettore. 
    5. Il rappresentante  degli  studenti  e'  eletto  da  tutti  gli
studenti dell'Ateneo.