Art. 11. Rappresentanza studentesca 1. La rappresentanza elettiva degli studenti e' garantita nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel presidio di qualita' dell'Ateneo, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle strutture di coordinamento per l'attivita' didattica, nei consigli di corso di studio e nei consigli di Dipartimento. 2. I regolamenti delle singole strutture introducono misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'espletamento dei compiti della medesima. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad accedere agli atti preparatori delle deliberazioni che essi concorrono ad assumere, nel rispetto del segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti possono accedere anche agli altri atti dell'Universita', ove dimostrino di possedere l'interesse previsto dalla legge. 3. L'elettorato passivo e' attribuito agli iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione. 4. I mandati elettivi della componente studentesca hanno durata biennale e sono rinnovabili per una sola volta.