(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                     Rappresentanza studentesca 
 
    1. La rappresentanza elettiva degli  studenti  e'  garantita  nel
senato accademico, nel Consiglio di amministrazione,  nel  nucleo  di
valutazione, nel presidio di qualita' dell'Ateneo, nelle  commissioni
paritetiche docenti-studenti, nelle strutture  di  coordinamento  per
l'attivita' didattica, nei consigli di corso di studio e nei consigli
di Dipartimento. 
    2. I regolamenti delle singole  strutture  introducono  misure  a
tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita'  di
accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari  per
l'espletamento dei compiti della  medesima.  I  rappresentanti  degli
studenti hanno  diritto  ad  accedere  agli  atti  preparatori  delle
deliberazioni che essi  concorrono  ad  assumere,  nel  rispetto  del
segreto d'ufficio. I rappresentanti degli studenti  possono  accedere
anche agli altri atti dell'Universita', ove dimostrino  di  possedere
l'interesse previsto dalla legge. 
    3. L'elettorato passivo e' attribuito agli iscritti per la  prima
volta, e non oltre il primo anno fuori corso,  ai  corsi  di  laurea,
laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione. 
    4. I mandati elettivi della componente studentesca  hanno  durata
biennale e sono rinnovabili per una sola volta.