(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                    Incompatibilita' e decadenza 
 
    1. E' fatto divieto ai componenti del  senato  accademico  e  del
Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato: 
      a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione  per
il Rettore limitatamente al  senato  accademico  e  al  Consiglio  di
amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente
allo stesso senato accademico, qualora ne facciano parte; 
      b) di essere componente di altri organi di  Ateneo,  salvo  che
del consiglio di Dipartimento; 
      c)  di  ricoprire  il  ruolo  di  direttore  delle  scuole   di
specializzazione; 
      d) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica; 
      e) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del  Consiglio
di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione
o del collegio dei revisori dei conti di altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      f)  di  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento, alla valutazione delle attivita' universitarie  presso
il Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR. 
    2. E' fatto divieto ai componenti del nucleo  di  valutazione  di
ricoprire la carica di membro del senato accademico, del Consiglio di
amministrazione, di direttore di Dipartimento, di presidenti di corso
di laurea e di laurea magistrale e delle commissioni paritetiche. 
    3.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione che non partecipino con continuita', secondo le norme
dettate dal regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di
appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa  diffida,  da  parte
del Rettore. 
    4. Tutte le cariche accademiche sono riservate  ai  professori  e
ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio
non inferiore alla durata del mandato.