Art. 12. Incompatibilita' e decadenza 1. E' fatto divieto ai componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora ne facciano parte; b) di essere componente di altri organi di Ateneo, salvo che del consiglio di Dipartimento; c) di ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione; d) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica; e) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attivita' universitarie presso il Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR. 2. E' fatto divieto ai componenti del nucleo di valutazione di ricoprire la carica di membro del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, di direttore di Dipartimento, di presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e delle commissioni paritetiche. 3. I componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita', secondo le norme dettate dal regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del Rettore. 4. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.