Art. 14. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 2. Il collegio di disciplina e' composto da nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari (due interni e uno esterno all'Ateneo), tre professori associati (due interni e uno esterno all'Ateneo) e tre ricercatori a tempo indeterminato (due interni e uno esterno all'Ateneo) in regime di tempo pieno nonche' da tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, interni all'Ateneo. Sei componenti effettivi e tre supplenti del collegio di disciplina vengono designati dal senato accademico, su proposta del Rettore; tre componenti effettivi interni (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato) sono eletti secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo attribuendo l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato. 3. La durata del mandato del collegio termina alla scadenza di quello del senato accademico. 4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti al collegio e' disciplinato dalla normativa vigente. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio di disciplina. 8. La titolarita' del potere disciplinare, nei casi di illeciti contestati al Rettore, e' in capo al Decano dell'Ateneo. 9. L'Universita' adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprieta' intellettuale. 10. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del Rettore, il senato accademico. Per le violazioni del codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010.