(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria dei  procedimenti  disciplinari  e  ad  esprimere  parere
conclusivo in merito. Il collegio  opera  secondo  il  principio  del
giudizio   fra   pari,   nel   rispetto   del   contraddittorio.   La
partecipazione  al  collegio  di  disciplina  non  da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    2. Il collegio di  disciplina  e'  composto  da  nove  componenti
effettivi, di cui tre professori ordinari (due interni e uno  esterno
all'Ateneo), tre professori associati  (due  interni  e  uno  esterno
all'Ateneo) e tre ricercatori a tempo indeterminato  (due  interni  e
uno esterno all'Ateneo) in regime  di  tempo  pieno  nonche'  da  tre
componenti supplenti, di cui un professore ordinario,  un  professore
associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime  di  tempo
pieno, interni all'Ateneo. Sei componenti effettivi e  tre  supplenti
del collegio di disciplina vengono designati dal  senato  accademico,
su  proposta  del  Rettore;  tre  componenti  effettivi  interni  (un
professore ordinario, un professore  associato  e  un  ricercatore  a
tempo indeterminato) sono eletti secondo le  modalita'  definite  nel
regolamento  generale  di  Ateneo  attribuendo  l'elettorato  attivo,
rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai
ricercatori a tempo indeterminato. 
    3. La durata del mandato del collegio termina  alla  scadenza  di
quello del senato accademico. 
    4. L'avvio del procedimento disciplinare  spetta  al  Rettore  il
quale, per ogni fatto che possa  dar  luogo  all'irrogazione  di  una
sanzione piu' grave della censura tra quelle  previste  dall'art.  87
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento
della  conoscenza  dei  fatti  trasmette  gli  atti  al  collegio  di
disciplina, formulando motivata proposta. 
    5. Il collegio di disciplina, uditi  il  Rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
Rettore  in  relazione  sia  alla  rilevanza  dei  fatti  sul   piano
disciplinare sia al tipo di sanzione da  irrogare,  e  trasmette  gli
atti  al  Consiglio  di  amministrazione   per   l'assunzione   delle
deliberazioni conseguenti. Il  procedimento  avanti  al  collegio  e'
disciplinato dalla normativa vigente. 
    6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  Consiglio
di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti,  infligge
la  sanzione  ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   collegio   di
disciplina. 
    7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6
non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di  avvio
del  procedimento  stesso.  Il   termine   e'   sospeso   fino   alla
ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero  del  Consiglio  di
amministrazione  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla formazione  dello  stesso,  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non  piu'
di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in
relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover
acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori.  Il
Rettore e'  tenuto  a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie
avanzate dal collegio di disciplina. 
    8. La titolarita' del potere disciplinare, nei casi  di  illeciti
contestati al Rettore, e' in capo al Decano dell'Ateneo. 
    9. L'Universita' adotta un codice etico che  determina  i  valori
fondamentali   della    comunita'    universitaria;    promuove    il
riconoscimento  e  il  rispetto  dei  diritti  individuali,   nonche'
l'accettazione   di   doveri   e   responsabilita'   nei    confronti
dell'istituzione  di  appartenenza;  detta  le  regole  di   condotta
nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte a evitare ogni forma
di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto
di interessi o di tutela della proprieta' intellettuale. 
    10. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano  sotto
la  competenza  del  collegio  di  disciplina,  e  in   merito   alla
irrogazione  al  contravventore  dell'ammonizione  orale  o  scritta,
decide, su  proposta  del  Rettore,  il  senato  accademico.  Per  le
violazioni del codice etico, che integrano un illecito  disciplinare,
si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010.