Art. 15. Presidio di qualita' di Ateneo 1. Il presidio di qualita' di Ateneo, coadiuvato dai presidi di qualita' dei dipartimenti di cui all'art. 23, comma 12, sovraintende al corretto funzionamento del Sistema di valutazione e di assicurazione della qualita', come disciplinato dall'ANVUR. 2. La composizione, la durata e le modalita' di funzionamento del presidio sono definite nel Regolamento del medesimo organo.