Art. 18. Advisory board 1. Il Rettore puo' istituire, con proprio decreto, un Advisory board costituito da personalita' di spicco del panorama nazionale e internazionale che fornendo la propria consulenza contribuiscano alla crescita e allo sviluppo dell'Ateneo. La partecipazione a tale organismo non da' luogo ad alcuna forma di compenso, emolumento e indennita'.