(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                 Didattica, ricerca, terza missione 
 
    1. Funzioni  primarie  dell'Universita'  sono  la  didattica,  la
ricerca  e  la  terza  missione,  attivita'  inscindibili  eticamente
orientate  a  perseguire  un  sapere  critico  aperto  al  dialogo  e
all'interazione tra le culture e con il territorio, in una dimensione
internazionale e nel rispetto delle liberta' della scienza. 
    2.  L'Universita'  provvede  a  tutti  i  livelli  di  formazione
universitaria,  volta  alla   preparazione   delle   diverse   figure
professionali e scientifiche  previste  dagli  ordinamenti  didattici
vigenti. L'Universita' attiva corsi di alta formazione  post-lauream,
alla  conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  diplomi  di   master
universitario di primo e di secondo livello, di dottore di ricerca  e
di  specializzazione.  L'Universita'  garantisce   la   liberta'   di
insegnamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli
obiettivi formativi. Compito delle strutture didattiche e'  garantire
la  coerenza  delle  attivita'  formative  con  le   professionalita'
richieste  e  assicurare  il  coordinamento   dei   programmi   degli
insegnamenti affinche' si realizzino, anche attraverso l'utilizzo  di
tecnologie  e  metodologie  didattiche  innovative,   gli   obiettivi
stabiliti dagli ordinamenti didattici. 
    3. L'Ateneo, in conformita' con i principi  della  Carta  europea
dei ricercatori, garantisce ai  professori  e  ricercatori  autonomia
nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca scientifica  di
base e applicata e fornisce gli strumenti necessari per  le  suddette
attivita'. 
    4. L'Universita', nell'ambito della terza missione,  assicura  la
diffusione  e  la  valorizzazione  dei   risultati   della   ricerca,
regolandone l'accesso a chiunque  vi  abbia  interesse,  promuove  la
condivisione e il  trasferimento  delle  conoscenze  scientifiche  al
mondo delle imprese, contribuisce allo sviluppo culturale,  economico
e sociale del territorio e del Paese. 
    5.  L'Universita'  organizza   corsi   di   perfezionamento,   di
aggiornamento e di formazione permanente, partecipa alla  promozione,
organizzazione e realizzazione di servizi culturali e  formativi  con
l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio. 
    6. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali,
l'Universita'  attua  servizi   di   orientamento,   anche   con   il
coinvolgimento dei propri studenti e in collaborazione con le  scuole
secondarie superiori nonche' con altri enti pubblici e privati. 
    7. L'Universita' organizza attivita'  di  tutorato,  al  fine  di
agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso  degli
studi e  fornisce,  inoltre,  il  supporto  ai  propri  laureati  per
favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. 
    8.  L'Universita'  promuove  attivita'  culturali,   sportive   e
ricreative attraverso apposite forme di  collaborazione,  in  accordo
con gli enti pubblici e privati nonche' con le associazioni  operanti
in tali ambiti. 
    9. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, adotta il
metodo  della  programmazione  e  controllo,  monitora  e  valuta   i
risultati  delle  attivita'  didattiche,  scientifiche  e  di   terza
missione  delle  proprie  strutture,   anche   al   fine   del   loro
miglioramento. 
    10.  L'Universita',  per  il  perseguimento   dei   propri   fini
istituzionali, puo' stabilire rapporti con enti  pubblici  e  privati
italiani,  stranieri  e   internazionali   attraverso   contratti   e
convenzioni;  puo'   istituire   e   aderire   a   consorzi,   centri
interuniversitari,  societa'  consortili  di  ricerca,  fondazioni  e
associazioni di  diritto  privato,  nonche'  stabilire  rapporti  con
persone fisiche e soggetti  giuridici  che  esercitino  attivita'  di
impresa  o  professionali.  L'Universita'  puo',  inoltre,  stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature
e servizi di terzi per lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e
didattiche, finalizzate al completamento della formazione  accademica
e professionale. 
    11.   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali   e
internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi  di
cooperazione scientifica e di formazione. 
    12. Al fine di realizzare la  cooperazione  internazionale  e  di
rafforzare il proprio posizionamento, l'Universita': 
      a) stipula accordi  e  convenzioni  con  atenei  e  istituzioni
culturali e scientifiche di altri Paesi; 
      b) promuove  e  incoraggia,  anche  con  interventi  di  natura
economica, gli  scambi  internazionali  di  professori,  ricercatori,
personale tecnico- amministrativo e studenti; 
      c) promuove politiche per l'attrazione di studenti stranieri; 
      d) promuove attivita' didattiche, anche al fine del rilascio di
titoli  congiunti  o  doppi,  scientifiche  e  di   terza   missione,
sviluppate con universita' e istituzioni straniere; 
      e) aderisce a  programmi  di  ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico promossi in ambito internazionale; 
      f) realizza strutture per l'ospitalita' di studiosi e studenti,
anche in collaborazione con enti terzi; 
      g)  promuove  l'organizzazione  di   eventi   e   di   convegni
scientifici e formativi a carattere internazionale.