Art. 2. Didattica, ricerca, terza missione 1. Funzioni primarie dell'Universita' sono la didattica, la ricerca e la terza missione, attivita' inscindibili eticamente orientate a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture e con il territorio, in una dimensione internazionale e nel rispetto delle liberta' della scienza. 2. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, volta alla preparazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. L'Universita' attiva corsi di alta formazione post-lauream, alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo e di secondo livello, di dottore di ricerca e di specializzazione. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli obiettivi formativi. Compito delle strutture didattiche e' garantire la coerenza delle attivita' formative con le professionalita' richieste e assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti affinche' si realizzino, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche innovative, gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici. 3. L'Ateneo, in conformita' con i principi della Carta europea dei ricercatori, garantisce ai professori e ricercatori autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e fornisce gli strumenti necessari per le suddette attivita'. 4. L'Universita', nell'ambito della terza missione, assicura la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse, promuove la condivisione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese, contribuisce allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio e del Paese. 5. L'Universita' organizza corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio. 6. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Universita' attua servizi di orientamento, anche con il coinvolgimento dei propri studenti e in collaborazione con le scuole secondarie superiori nonche' con altri enti pubblici e privati. 7. L'Universita' organizza attivita' di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e fornisce, inoltre, il supporto ai propri laureati per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. 8. L'Universita' promuove attivita' culturali, sportive e ricreative attraverso apposite forme di collaborazione, in accordo con gli enti pubblici e privati nonche' con le associazioni operanti in tali ambiti. 9. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, adotta il metodo della programmazione e controllo, monitora e valuta i risultati delle attivita' didattiche, scientifiche e di terza missione delle proprie strutture, anche al fine del loro miglioramento. 10. L'Universita', per il perseguimento dei propri fini istituzionali, puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; puo' istituire e aderire a consorzi, centri interuniversitari, societa' consortili di ricerca, fondazioni e associazioni di diritto privato, nonche' stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attivita' di impresa o professionali. L'Universita' puo', inoltre, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attivita' di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. 11. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 12. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale e di rafforzare il proprio posizionamento, l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia, anche con interventi di natura economica, gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico- amministrativo e studenti; c) promuove politiche per l'attrazione di studenti stranieri; d) promuove attivita' didattiche, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi, scientifiche e di terza missione, sviluppate con universita' e istituzioni straniere; e) aderisce a programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale; f) realizza strutture per l'ospitalita' di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi; g) promuove l'organizzazione di eventi e di convegni scientifici e formativi a carattere internazionale.