Art. 23. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 2. La proposta di istituzione di un Dipartimento, presentata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori, deve essere corredata da un progetto didattico-scientifico e dagli elementi necessari per valutare la sostenibilita' della nuova struttura; la proposta viene approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. 3. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di 35 tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari o ad aree scientifiche, possibilmente omogenei. Nel caso in cui il numero degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Consiglio di amministrazione ne delibera la soppressione, previo parere del senato accademico, oppure concede una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i dipartimenti: a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali; b) valorizzano le ricerche individuali dei professori e ricercatori; c) svolgono attivita' di ricerca e di consulenza in base a convenzioni nonche' prestazioni conto terzi; d) promuovono, coordinano e organizzano, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli l'attivita' didattica dei corsi di studio incardinati; e) assicurano la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio secondo le modalita' definite nel regolamento didattico e nel regolamento sulla definizione dei criteri e modalita' di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori; f) promuovono la collocazione strategica nel territorio di riferimento, tutte le attivita' di trasferimento tecnologico, le attivita' culturali, le attivita' di public engagement, le attivita' pubblicistiche e divulgative. g) nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del budget assegnato, formulano motivate richieste di posti di professore e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca; h) formulano al Consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e ricercatori. Per la chiamata di professori di prima fascia la proposta e' approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento; per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento. 5. Le responsabilita' amministrativo-contabili in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilita'. 6. Sono organi di Dipartimento: il consiglio del Dipartimento; il direttore; la giunta. 7. Il consiglio di Dipartimento e' composto dai professori di ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli studenti e, ove previsti, da un rappresentante dei dottorandi nonche' da un rappresentante degli specializzandi. E' previsto, altresi', un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo e' riservato ai dipendenti a tempo indeterminato che prestano servizio presso le rispettive strutture dipartimentali. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo hanno diritto di voto solo sugli argomenti di loro interesse, da prevedere nel regolamento generale di Ateneo. 8. Il direttore e' un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti del consiglio di Dipartimento e nominato con decreto del Rettore; resta in carica quattro anni accademici per non piu' di due mandati. Il direttore designa tra i professori di prima fascia del Dipartimento un vice direttore. Qualora il direttore presenti al Rettore le dimissioni dalla carica e quest'ultimo le accolga, il Decano indice, entro due mesi, le elezioni e svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo direttore. 9. Il direttore designa un coordinatore delle attivita' di ricerca, un coordinatore della didattica e un coordinatore delle attivita' di terza missione. I tre coordinatori svolgono i rispettivi ruoli, comprese le attribuzioni correlate al sistema di assicurazione qualita' di Ateneo, secondo la disciplina prevista nel regolamento generale di Ateneo. 10. Il regolamento di Dipartimento prevede e disciplina il funzionamento di una giunta, presieduta dal Direttore e costituita da un massimo di 10 componenti tra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori, in modo che sia garantito lo stesso numero di docenti per ogni categoria. 11. Presso ciascun Dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti competente: a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. La commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del consiglio di Dipartimento e secondo le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle commissioni paritetiche e' unica fra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento. 12. E' istituito un presidio di qualita' di Dipartimento, che sovraintende al corretto funzionamento del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' nella struttura e coadiuva il presidio di qualita' di Ateneo.