(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni  finalizzate  allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e
formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse
correlate o accessorie. 
    2. La proposta di istituzione di un Dipartimento,  presentata  da
almeno  35  tra  professori  di  ruolo  e  ricercatori,  deve  essere
corredata da  un  progetto  didattico-scientifico  e  dagli  elementi
necessari per valutare la sostenibilita' della  nuova  struttura;  la
proposta viene approvata dal  Consiglio  di  amministrazione,  previo
parere del senato accademico. 
    3. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di  35
tra  professori,  ricercatori  di  ruolo  e   ricercatori   a   tempo
determinato, appartenenti a  settori  scientifico-disciplinari  o  ad
aree scientifiche, possibilmente omogenei. Nel caso in cui il  numero
degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del  limite  sopra
indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Consiglio  di
amministrazione ne delibera la soppressione, previo parere del senato
accademico, oppure concede una motivata proroga di non  oltre  dodici
mesi, ove sia stato avviato il procedimento  per  il  ripristino  del
numero minimo di afferenti. 
    4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma   1   i
dipartimenti: 
      a)  promuovono   e   coordinano   le   attivita'   di   ricerca
istituzionali; 
      b)  valorizzano  le  ricerche  individuali  dei  professori   e
ricercatori; 
      c) svolgono attivita' di ricerca e  di  consulenza  in  base  a
convenzioni nonche' prestazioni conto terzi; 
      d) promuovono, coordinano e organizzano, secondo  le  modalita'
di cui ai successivi articoli  l'attivita'  didattica  dei  corsi  di
studio incardinati; 
      e) assicurano la  copertura  degli  insegnamenti  attivati  nei
corsi  di  studio  secondo  le  modalita'  definite  nel  regolamento
didattico e nel regolamento sulla definizione dei criteri e modalita'
di  attribuzione  dei  compiti  didattici  e  di  conferimento  degli
incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori; 
      f) promuovono la  collocazione  strategica  nel  territorio  di
riferimento, tutte le  attivita'  di  trasferimento  tecnologico,  le
attivita' culturali, le attivita' di public engagement, le  attivita'
pubblicistiche e divulgative. 
      g) nell'ambito della programmazione triennale dell'Ateneo e del
budget assegnato, formulano motivate richieste di posti di professore
e ricercatore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca; 
      h) formulano al Consiglio di  amministrazione  la  proposta  di
chiamata di nuovi professori e ricercatori. 
    Per la chiamata di professori di  prima  fascia  la  proposta  e'
approvata con il  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima  fascia  appartenenti  al  Dipartimento;  per  la
chiamata di professori di seconda fascia  e  di  ricercatori  con  la
maggioranza  assoluta  dei  professori  di  prima  e  seconda  fascia
appartenenti al Dipartimento. 
    5. Le responsabilita' amministrativo-contabili in capo a  ciascun
Dipartimento   sono   definite   dal   regolamento   di   Ateneo   di
amministrazione e contabilita'. 
    6. Sono organi di Dipartimento: 
      il consiglio del Dipartimento; 
      il direttore; 
      la giunta. 
    7. Il consiglio di Dipartimento e'  composto  dai  professori  di
ruolo,   dai   ricercatori   afferenti   al   Dipartimento,   da   un
rappresentante degli studenti e, ove previsti, da  un  rappresentante
dei dottorandi nonche' da un rappresentante degli specializzandi.  E'
previsto,    altresi',    un     rappresentante     del     personale
tecnico-amministrativo; l'elettorato attivo e passivo e' riservato ai
dipendenti a tempo indeterminato  che  prestano  servizio  presso  le
rispettive strutture dipartimentali. I rappresentanti degli  studenti
e del personale tecnico-amministrativo hanno  diritto  di  voto  solo
sugli argomenti di  loro  interesse,  da  prevedere  nel  regolamento
generale di Ateneo. 
    8. Il direttore e' un professore di ruolo di prima fascia, eletto
dai componenti del consiglio di Dipartimento e nominato  con  decreto
del Rettore; resta in carica quattro anni accademici per non piu'  di
due mandati. Il direttore designa tra i professori  di  prima  fascia
del Dipartimento un vice direttore. 
    Qualora il direttore presenti  al  Rettore  le  dimissioni  dalla
carica e quest'ultimo le accolga, il Decano indice, entro  due  mesi,
le elezioni e svolge le funzioni di  ordinaria  amministrazione  fino
all'elezione del nuovo direttore. 
    9. Il  direttore  designa  un  coordinatore  delle  attivita'  di
ricerca, un coordinatore della  didattica  e  un  coordinatore  delle
attivita' di terza missione. I tre coordinatori svolgono i rispettivi
ruoli, comprese le attribuzioni correlate al sistema di assicurazione
qualita' di Ateneo, secondo la disciplina  prevista  nel  regolamento
generale di Ateneo. 
    10. Il  regolamento  di  Dipartimento  prevede  e  disciplina  il
funzionamento di una giunta, presieduta dal Direttore e costituita da
un massimo di 10  componenti  tra  professori  di  prima  fascia,  di
seconda fascia e ricercatori, in modo che  sia  garantito  lo  stesso
numero di docenti per ogni categoria. 
    11. Presso ciascun  Dipartimento  e'  istituita  una  commissione
paritetica docenti-studenti competente: 
      a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta  formativa
e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 
      b) ad individuare indicatori per la valutazione  dei  risultati
delle stesse; 
      c) a formulare pareri sull'attivazione e  la  soppressione  dei
corsi di studio. 
    La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    La commissione paritetica ha un  numero  di  componenti,  pari  a
dieci o quattordici  in  proporzione  alla  dimensione  numerica  del
consiglio  di  Dipartimento  e  secondo  le  modalita'  definite  dal
regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per
individuare i membri delle commissioni paritetiche e' unica fra tutti
gli  studenti  iscritti  ai   corsi   di   studio   incardinati   nel
Dipartimento. 
    12. E' istituito un presidio di  qualita'  di  Dipartimento,  che
sovraintende al corretto funzionamento del sistema di  valutazione  e
di  assicurazione  della  qualita'  nella  struttura  e  coadiuva  il
presidio di qualita' di Ateneo.