(Allegato-art. 25)
                               Art. 25 
 
                              facolta' 
 
    1. E' possibile istituire tra piu' dipartimenti,  raggruppati  in
relazione a criteri di affinita' disciplinare, facolta' con  funzioni
di coordinamento  e  razionalizzazione  delle  attivita'  didattiche,
compresa la proposta  di  attivazione  o  soppressione  di  corsi  di
studio, e di gestione dei servizi comuni. 
    2. Il consiglio della facolta' e' cosi' composto: 
      a) dai direttori dei dipartimenti coinvolti; 
      b) da rappresentanti del corpo docente in misura non  superiore
al 10% dei componenti dei consigli di Dipartimento  coinvolti,  cosi'
individuati: 
        un docente per  ciascuna  Giunta,  eletto  all'interno  della
stessa; 
        un   rappresentante   dei   responsabili   delle    attivita'
assistenziali di competenza della struttura, ove previste, eletto tra
tutti i responsabili di tale attivita'; 
        i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei consigli di
Dipartimento tra i coordinatori di corsi di studio, di dottorato e di
scuola di specializzazione; 
      c) da rappresentanti degli studenti eletti nella misura  minima
del 15% dei componenti del consiglio della  facolta'  secondo  quanto
previsto nel regolamento generale di Ateneo. 
    La partecipazione all'organo non da' luogo  ad  alcuna  forma  di
compenso, emolumento, indennita' e rimborso spese. 
    3. Il presidente della facolta' e' eletto  dal  consiglio  tra  i
professori ordinari che ne fanno parte, che non  siano  direttori  di
Dipartimento o presidenti di corso di laurea e di laurea magistrale e
resta in carica tre anni. La carica e' rinnovabile una sola volta. 
    4. La facolta' di medicina e chirurgia, oltre a  quanto  previsto
al comma 1, assume i compiti correlati alle  attivita'  assistenziali
secondo le modalita' ed i limiti concertati con la Regione Lombardia,
garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti
di materie cliniche da quelle didattiche e di ricerca. 
    5.  A  tal  fine   e   per   assicurare   la   preparazione,   la
specializzazione  e  l'aggiornamento  permanente   dei   laureati   e
diplomati,  la  disponibilita'  delle  strutture   assistenziali   e'
assicurata  dall'Universita'  mediante  appositi   accordi   con   le
amministrazioni statali,  regionali  e  locali,  in  particolare  con
quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.