Art. 26 Corsi di Studio 1. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono inseriti nel regolamento didattico di Ateneo e afferiscono ad un Dipartimento, fatti salvi i corsi interdipartimentali. Al consiglio di corso di studio compete la progettazione e la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente nazionale e secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento didattico di Ateneo. 2. I consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati - ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto - nonche' da una rappresentanza degli studenti nella misura minima del 15% dei componenti del consiglio stesso. 3. I presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi consigli di corso di studio tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia. 4. I consigli dei corsi di studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalita' di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo. Essi, inoltre, formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di Dipartimento. 5. Il senato accademico puo' disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che piu' corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio.