(Allegato-art. 26)
                               Art. 26 
 
                           Corsi di Studio 
 
    1. I corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono inseriti  nel
regolamento didattico di Ateneo e  afferiscono  ad  un  Dipartimento,
fatti salvi i corsi interdipartimentali. 
    Al consiglio di corso di studio compete  la  progettazione  e  la
gestione  dell'offerta  formativa  dell'Ateneo  nel  rispetto   della
normativa vigente nazionale e secondo quanto previsto dallo statuto e
dal regolamento didattico di Ateneo. 
    2. I consigli dei corsi  di  studio  sono  composti  da  tutti  i
professori  ufficiali   degli   insegnamenti   afferenti   ai   Corsi
interessati - ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per
affidamento o supplenza e i professori a contratto - nonche'  da  una
rappresentanza  degli  studenti  nella  misura  minima  del  15%  dei
componenti del consiglio stesso. 
    3. I presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e  2  sono  eletti
dai rispettivi consigli di corso di studio tra i professori di  ruolo
di prima e seconda fascia. 
    4. I consigli dei corsi  di  studio  hanno,  in  particolare,  il
compito   di   provvedere   all'organizzazione    della    didattica,
all'approvazione dei  curricula  individuali  e  alla  determinazione
delle modalita' di verifica del profitto degli studenti e della prova
finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base
dei principi fissati  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo.  Essi,
inoltre, formulano  proposte  per  la  copertura  degli  insegnamenti
vacanti  e  per  l'espletamento  delle  altre  attivita'  didattiche.
Svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal  regolamento
di Dipartimento. 
    5. Il senato accademico puo' disporre, a seguito  della  proposta
del Dipartimento interessato e in base  a  valutazioni  di  carattere
organizzativo, che piu' corsi di studio  appartenenti  a  una  comune
area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio.