Art. 28. Scuole e corsi di specializzazione 1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Universita'. Per la realizzazione di questo fine l'Universita' puo' istituire anche scuole e corsi di specializzazione. 2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal regolamento didattico dell'Ateneo, dai regolamenti della singola Scuola. 3. Sono organi di governo e gestione delle scuole e dei corsi di Specializzazione il direttore e il consiglio. Le modalita' di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2. 4. Le scuole e i corsi di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.