(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                 Scuole e corsi di specializzazione 
 
    1.  L'attivita'  di   specializzazione   rientra   tra   i   fini
istituzionali dell'Universita'. Per la realizzazione di  questo  fine
l'Universita'   puo'   istituire   anche   scuole    e    corsi    di
specializzazione. 
    2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono  disciplinate
dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente,  dal  regolamento
didattico dell'Ateneo, dai regolamenti della singola Scuola. 
    3. Sono organi di governo e gestione delle scuole e dei corsi  di
Specializzazione  il  direttore  e  il  consiglio.  Le  modalita'  di
costituzione degli organi e le loro  funzioni  sono  determinate  dai
regolamenti di cui al precedente comma 2. 
    4. Le scuole e i  corsi  di  specializzazione  afferiscono  a  un
Dipartimento.