(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
            Diritto allo studio e attivita' studentesche 
 
    1. L'Universita', in attuazione  degli  articoli  3  e  34  della
Costituzione, promuove l'elevazione culturale di tutti gli  studenti,
con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli, ma sfavoriti
socialmente ed economicamente, attraverso  la  gestione  del  diritto
allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero  totale  o
parziale da tasse e contributi, e agevola la  frequenza  ai  corsi  e
alle strutture universitarie attraverso la possibilita' di  usufruire
di servizi abitativi e di ristorazione. 
    2. L'Universita' realizza gli interventi necessari per consentire
agli studenti pari opportunita' nello studio e  nella  partecipazione
alla vita universitaria. 
    3. L'Universita' realizza attivita' di servizio agli studenti per
facilitare la partecipazione alla vita universitaria e la costruzione
della comunita'. 
    4. L'Universita' individua nei collegi universitari uno strumento
fondamentale di partecipazione alla vita universitaria  e  un  valore
nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. 
    5. L'Universita' si  impegna,  anche  in  collaborazione  con  la
Regione e altri enti pubblici e privati, a dare la massima attuazione
alla «Carta dei diritti  e  dei  doveri  delle  studentesse  e  degli
studenti» dell'Universita' degli studi di Brescia.