Art. 3. Diritto allo studio e attivita' studentesche 1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, promuove l'elevazione culturale di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli, ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e agevola la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilita' di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione. 2. L'Universita' realizza gli interventi necessari per consentire agli studenti pari opportunita' nello studio e nella partecipazione alla vita universitaria. 3. L'Universita' realizza attivita' di servizio agli studenti per facilitare la partecipazione alla vita universitaria e la costruzione della comunita'. 4. L'Universita' individua nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione alla vita universitaria e un valore nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. 5. L'Universita' si impegna, anche in collaborazione con la Regione e altri enti pubblici e privati, a dare la massima attuazione alla «Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti» dell'Universita' degli studi di Brescia.