(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                             Il Rettore 
 
    1. Il Rettore: 
      a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
      b) e'  titolare  delle  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e
coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; 
      c) ha la responsabilita': 
        del perseguimento delle  finalita'  dell'Universita'  secondo
criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito; 
        di proporre al Consiglio di amministrazione il  documento  di
programmazione  triennale  di  Ateneo,  di  cui  all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43),  previo  parere  del  senato
accademico; 
        di proporre il bilancio unico d'Ateneo di previsione  annuale
autorizzatorio,  il  bilancio  unico  di  previsione  triennale,   il
bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato; 
        di proporre il direttore generale nonche' la valutazione  dei
risultati inerenti all'attivita' di quest'ultimo, previo  parere  del
nucleo   di   valutazione,   anche    ai    fini    dell'attribuzione
dell'indennita' di risultato; 
        dell'iniziativa  dei  procedimenti  disciplinari  di  cui  al
successivo art. 14; 
        di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad  altri
organi dallo statuto o allo stesso assegnata dalla normativa vigente. 
    2. In caso di comprovata necessita' e  urgenza  il  Rettore  puo'
adottare, con adeguata motivazione, decreti immediatamente  esecutivi
per provvedimenti di competenza del senato accademico o del Consiglio
di amministrazione. Tali provvedimenti sono  tempestivamente  portati
alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la
perdita di efficacia del provvedimento e  l'annullamento  degli  atti
conseguenti   adottati,   salva   diversa   valutazione   dell'organo
competente. 
    3. Il Rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso l'Universita' o presso  altre  universita'  italiane.  Qualora
risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione
si   configura   quale   chiamata   e   concomitante    trasferimento
nell'organico  dei  professori  dell'Universita',   con   conseguente
spostamento della quota  di  finanziamento  ordinario  relativa  alla
somma  degli  oneri  stipendiali  in  godimento  presso  la  sede  di
provenienza. 
    4. L'elezione del Rettore e' promossa dal Decano, il quale  fissa
la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione  che  deve
ricadere nell'arco  temporale  compreso  tra  il  sessantesimo  e  il
trentesimo giorno precedente la conclusione del mandato  del  Rettore
in carica. Almeno novanta giorni prima della data di convocazione del
corpo elettorale, il Decano emana  un  avviso  per  la  presentazione
delle candidature. Almeno sessanta  giorni  prima  della  data  delle
elezioni i candidati alla carica di Rettore devono far  pervenire  al
Decano il proprio curriculum ed il programma elettorale. 
    Non sono ammesse candidature al di fuori  del  periodo  di  tempo
previsto nell'avviso anzidetto. 
    Il regolamento elettorale  di  Ateneo  prevede  le  modalita'  di
pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale. 
    Nel caso di cessazione anticipata dalla  carica  di  Rettore,  si
applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il  termine
di  convocazione,  fissato  in  centoventi  giorni  successivi   alla
cessazione stessa. 
    Il Decano, fino alla nomina del nuovo Rettore, svolge le funzioni
di ordinaria amministrazione. 
    5. Il corpo elettorale per l'elezione del Rettore e' composto dai
professori ordinari, dai professori  associati,  dai  ricercatori  di
ruolo,  dai  ricercatori   a   tempo   determinato,   dal   personale
tecnico-amministrativo e dagli  studenti.  Gli  studenti  partecipano
alla votazione tramite i componenti delle commissioni paritetiche e i
loro  rappresentanti  in   senato   accademico,   in   Consiglio   di
amministrazione e nel nucleo di valutazione. 
    6. Per l'elezione  del  Rettore  i  voti  espressi  dagli  aventi
diritto sono pesati secondo il seguente criterio: 
      a) ogni voto dei professori ordinari, associati, ricercatori  a
tempo indeterminato e ricercatori  a  tempo  determinato  di  tipo  B
(RTDB) vale 1 voto; 
      b) ogni voto dei ricercatori a  tempo  determinato  di  tipo  A
(RTDA) vale 0,6 voti; 
      c) ogni voto del  personale  tecnico-amministrativo  vale  0,15
voti; 
      d) ogni  voto  dei  rappresentanti  degli  studenti  in  senato
accademico, Consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione vale
2 voti; 
      e)  ogni  voto  degli   studenti   membri   delle   commissioni
paritetiche vale 0,6 voti. 
    7. E' eletto Rettore chi consegue  la  maggioranza  assoluta  dei
voti degli aventi diritto; se, dopo due turni  di  votazione,  nessun
candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo  turno
di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due  candidati
che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio e' eletto
Rettore colui che consegue la maggioranza dei voti  validi  espressi.
In  caso  di  parita',  risulta  eletto  il  candidato  con  maggiore
anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con
minore anzianita' anagrafica. Il Rettore e' proclamato dal Decano  ed
e' nominato con decreto del Ministro competente. 
    8. Il Rettore dura in carica per un unico mandato  di  sei  anni,
non rinnovabile. 
    9. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo  fra  i
professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il Rettore  in
ogni sua funzione  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  e  inoltre
esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. 
    10. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore  puo'  avvalersi
di  prorettori,  di  delegati,  da  lui  prescelti  nell'ambito   del
personale docente, e nominati con decreto che ne precisa le  deleghe.
Su argomenti relativi  ai  settori  di  loro  competenza  i  delegati
possono,  su  proposta  del  Rettore,  far  parte  delle  commissioni
istruttorie degli organi dell'Universita', ed  essere  invitati  alle
sedute del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.