Art. 5. Il Rettore 1. Il Rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; b) e' titolare delle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; c) ha la responsabilita': del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; di proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), previo parere del senato accademico; di proporre il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato; di proporre il direttore generale nonche' la valutazione dei risultati inerenti all'attivita' di quest'ultimo, previo parere del nucleo di valutazione, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di risultato; dell'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui al successivo art. 14; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto o allo stesso assegnata dalla normativa vigente. 2. In caso di comprovata necessita' e urgenza il Rettore puo' adottare, con adeguata motivazione, decreti immediatamente esecutivi per provvedimenti di competenza del senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti conseguenti adottati, salva diversa valutazione dell'organo competente. 3. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita' o presso altre universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita', con conseguente spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza. 4. L'elezione del Rettore e' promossa dal Decano, il quale fissa la data di convocazione del corpo elettorale, convocazione che deve ricadere nell'arco temporale compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la conclusione del mandato del Rettore in carica. Almeno novanta giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano emana un avviso per la presentazione delle candidature. Almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni i candidati alla carica di Rettore devono far pervenire al Decano il proprio curriculum ed il programma elettorale. Non sono ammesse candidature al di fuori del periodo di tempo previsto nell'avviso anzidetto. Il regolamento elettorale di Ateneo prevede le modalita' di pubblicizzazione e di svolgimento del procedimento elettorale. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, si applicano le disposizioni del comma precedente tranne per il termine di convocazione, fissato in centoventi giorni successivi alla cessazione stessa. Il Decano, fino alla nomina del nuovo Rettore, svolge le funzioni di ordinaria amministrazione. 5. Il corpo elettorale per l'elezione del Rettore e' composto dai professori ordinari, dai professori associati, dai ricercatori di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti. Gli studenti partecipano alla votazione tramite i componenti delle commissioni paritetiche e i loro rappresentanti in senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel nucleo di valutazione. 6. Per l'elezione del Rettore i voti espressi dagli aventi diritto sono pesati secondo il seguente criterio: a) ogni voto dei professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB) vale 1 voto; b) ogni voto dei ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA) vale 0,6 voti; c) ogni voto del personale tecnico-amministrativo vale 0,15 voti; d) ogni voto dei rappresentanti degli studenti in senato accademico, Consiglio di amministrazione e nucleo di valutazione vale 2 voti; e) ogni voto degli studenti membri delle commissioni paritetiche vale 0,6 voti. 7. E' eletto Rettore chi consegue la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; se, dopo due turni di votazione, nessun candidato ha conseguito la maggioranza, si procede ad un terzo turno di votazione, nel quale sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti; nel turno di ballottaggio e' eletto Rettore colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore anzianita' anagrafica. Il Rettore e' proclamato dal Decano ed e' nominato con decreto del Ministro competente. 8. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 9. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, e inoltre esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. 10. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore puo' avvalersi di prorettori, di delegati, da lui prescelti nell'ambito del personale docente, e nominati con decreto che ne precisa le deleghe. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita', ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.