(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                   Il Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione e' titolare: 
      a) delle funzioni  di  indirizzo  strategico,  di  approvazione
della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale,
nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'
nonche' sulla conservazione del patrimonio  immobiliare  e  mobiliare
dell'Universita'; 
      b) della competenza a deliberare,  previo  parere  obbligatorio
del senato accademico,  l'attivazione  o  soppressione  di  corsi  di
studio e delle sedi; 
      c) della competenza ad adottare,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  il  regolamento   di   Ateneo   di   amministrazione   e
contabilita', nonche', su proposta del Rettore e  previo  parere  del
senato accademico, ad  approvare  il  bilancio  unico  di  previsione
annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il
bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato, da  trasmettere
ai Ministeri competenti; 
      d)  della  competenza  a  conferire  l'incarico  di   direttore
generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta
a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del  Rettore,
secondo le modalita' e nei casi previsti dal decreto  legislativo  n.
165 del 2001 e inoltre, nei  casi  di  reiterata  inosservanza  degli
indirizzi espressi dagli organi di Governo; 
      e) della competenza disciplinare relativamente ai professori  e
ricercatori universitari per tutte le ipotesi  per  cui  puo'  essere
comminata una sanzione superiore alla censura; 
      f) della competenza ad approvare la proposta  di  chiamata  dei
professori e ricercatori universitari da parte dei dipartimenti; 
      g) della competenza ad assegnare gli spazi ai dipartimenti, nel
rispetto dei criteri generali fissati dal senato accademico; 
      h) delle competenze previste  dalla  normativa  vigente  e  dai
regolamenti di Ateneo. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal  Rettore,  che
lo presiede, da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli
studenti  costituiti  in  unico  corpo  elettorale  e  da  altri  sei
componenti. 
    3. I sei componenti vengono selezionati sulla base di  un  avviso
pubblico. 
    Il candidato deve essere in  possesso  dei  requisiti  soggettivi
previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, non deve  trovarsi  in
condizioni  di  reale  o   potenziale   conflitto   d'interessi   con
l'Universita' e deve presentare un profilo coerente  con  almeno  uno
dei seguenti requisiti: 
      a) aver maturato  un'ampia  e  importante  esperienza  di  alta
professionalita',  ricoprendo  significativi  incarichi  in  primarie
istituzioni, pubbliche o  private,  nazionali  o  internazionali,  di
ricerca e di sviluppo e/o formazione; 
      b) aver ricoperto ruoli gestionali in enti o aziende pubblici o
privati di rilevanza nazionale e/o internazionale; 
      c)  aver  maturato  una  significativa  professionalita'   come
esperto dirigente in istituzioni  italiane  o  straniere  in  settori
particolarmente avanzati e/o innovativi; 
      d) aver maturato  una  profonda  esperienza  e  conoscenza  del
sistema universitario,  del  suo  ordinamento  giuridico  e  del  suo
funzionamento. 
    4. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei  candidati
viene effettuata da una commissione, nominata dal Rettore, sentito il
senato accademico, salvaguardando le pari opportunita', e composta di
esperti dotati di adeguate competenze, scelti  fra  personalita'  che
hanno avuto o che hanno  ruoli  pubblici  o  privati  di  particolare
rilievo. 
    5. Il Rettore designa tra i candidati in possesso  dei  requisiti
di cui al comma precedente quattro consiglieri; il senato  accademico
ne designa due. 
    6. Dei sei componenti selezionati, un numero di  consiglieri  non
inferiore a tre non deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno  dai
tre  anni  precedenti  alla  designazione  e  per  tutta  la   durata
dell'incarico. I restanti componenti  possono  appartenere  ai  ruoli
dell'Ateneo e sono  selezionati  salvaguardando,  ove  possibile,  la
presenza delle diverse componenti (docente e  tecnico-amministrativo)
del personale. 
    7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica  quattro  anni;
il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale; il  mandato
di ciascun consigliere e' rinnovabile una sola volta. 
    8. Alle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  partecipano,
senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale. 
    9. Il Consiglio  di  amministrazione  e'  convocato  dal  Rettore
almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata  almeno
un terzo dei suoi membri.