Art. 7. Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' titolare: a) delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' nonche' sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita'; b) della competenza a deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi di studio e delle sedi; c) della competenza ad adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di Ateneo di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico, ad approvare il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico di previsione triennale, il bilancio unico d'esercizio e il bilancio consolidato, da trasmettere ai Ministeri competenti; d) della competenza a conferire l'incarico di direttore generale e a revocarlo, con atto motivato e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Rettore, secondo le modalita' e nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e inoltre, nei casi di reiterata inosservanza degli indirizzi espressi dagli organi di Governo; e) della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari per tutte le ipotesi per cui puo' essere comminata una sanzione superiore alla censura; f) della competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori e ricercatori universitari da parte dei dipartimenti; g) della competenza ad assegnare gli spazi ai dipartimenti, nel rispetto dei criteri generali fissati dal senato accademico; h) delle competenze previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo. 2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Rettore, che lo presiede, da due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti costituiti in unico corpo elettorale e da altri sei componenti. 3. I sei componenti vengono selezionati sulla base di un avviso pubblico. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, non deve trovarsi in condizioni di reale o potenziale conflitto d'interessi con l'Universita' e deve presentare un profilo coerente con almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver maturato un'ampia e importante esperienza di alta professionalita', ricoprendo significativi incarichi in primarie istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, di ricerca e di sviluppo e/o formazione; b) aver ricoperto ruoli gestionali in enti o aziende pubblici o privati di rilevanza nazionale e/o internazionale; c) aver maturato una significativa professionalita' come esperto dirigente in istituzioni italiane o straniere in settori particolarmente avanzati e/o innovativi; d) aver maturato una profonda esperienza e conoscenza del sistema universitario, del suo ordinamento giuridico e del suo funzionamento. 4. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati viene effettuata da una commissione, nominata dal Rettore, sentito il senato accademico, salvaguardando le pari opportunita', e composta di esperti dotati di adeguate competenze, scelti fra personalita' che hanno avuto o che hanno ruoli pubblici o privati di particolare rilievo. 5. Il Rettore designa tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma precedente quattro consiglieri; il senato accademico ne designa due. 6. Dei sei componenti selezionati, un numero di consiglieri non inferiore a tre non deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I restanti componenti possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo e sono selezionati salvaguardando, ove possibile, la presenza delle diverse componenti (docente e tecnico-amministrativo) del personale. 7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato di ciascun consigliere ha durata quadriennale; il mandato di ciascun consigliere e' rinnovabile una sola volta. 8. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale. 9. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, o quando ne presenti richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.