(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                        Il direttore generale 
 
    1. Il direttore generale e' titolare, sulla base degli  indirizzi
stabiliti  dal  Consiglio  di  amministrazione,   della   complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il direttore generale e' scelto tra  personalita'  di  elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale  con
funzioni dirigenziali. 
    3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del  Rettore,   sentito   il   senato
accademico. 
    4. L'incarico di direttore generale e' disciplinato con contratto
di lavoro a tempo  determinato  di  diritto  privato  di  durata  non
superiore a quattro anni,  rinnovabile  con  procedimento  analogo  a
quello di nomina. 
    5. Il direttore generale puo' essere revocato  dall'incarico  con
delibera motivata del Consiglio di amministrazione,  assunta  con  la
maggioranza dei due terzi degli aventi  diritto,  ferme  restando  le
vigenti disposizioni di legge. 
    6. Il trattamento economico spettante al  direttore  generale  e'
definito nel contratto in conformita' a criteri e  parametri  fissati
con decreto del Ministro competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    7. Nel caso di conferimento dell'incarico di direttore generale a
dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni
per tutta la durata del contratto. 
    8. Il direttore generale dirige la delegazione di parte datoriale
per la contrattazione decentrata, la cui composizione  e'  deliberata
dal Consiglio di amministrazione, su proposta del medesimo  direttore
generale.