(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto  alla  verifica
della corretta tenuta delle scritture contabili e alla vigilanza  sul
regolare  andamento   della   gestione   economica,   finanziaria   e
patrimoniale dell'Ateneo. 
    2. Il collegio dei  revisori  dei  conti  e'  costituito  da  tre
componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro  effettivo,
con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi
e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente
sono designati dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;  uno
effettivo e uno supplente sono scelti dal  Ministero  competente  tra
dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 
    3. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati
con decreto rettorale. 
    4. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni;  l'incarico
e' rinnovabile per una sola volta. 
    5. L'incarico di revisore dei conti non puo' essere  conferito  a
personale dipendente dell'Universita'. 
    6. Almeno due dei componenti  effettivi  ed  uno  dei  componenti
supplenti del collegio dei revisori dei conti devono essere  iscritti
al registro dei revisori contabili.