Art. 9. Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto alla verifica della corretta tenuta delle scritture contabili e alla vigilanza sul regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero competente tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 3. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale. 4. Il mandato del revisore ha durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. 5. L'incarico di revisore dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'. 6. Almeno due dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.