Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267; 
    b) per «Autorita' di vigilanza» il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali; 
    c) per «commissario liquidatore» il commissario nominato a  norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    d) per «comitato di sorveglianza» il comitato  nominato  a  norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    e)  per  «attivo   realizzato»   gli   importi   complessivamente
realizzati dalla procedura  attraverso:  la  vendita  dei  beni,  ivi
compresa la vendita di aziende e rami d'azienda;  il  recupero  e  la
riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa;  le
azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite  alla
procedura, ivi  comprese  le  somme  disponibili  all'apertura  della
procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al  netto  delle
ritenute fiscali di legge e in generale  i  proventi  della  gestione
finanziaria e patrimoniale; 
    f) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti  anteriori  alla
liquidazione dell'impresa sociale, ammessi al concorso sul patrimonio
dell'ente  a  norma  degli  articoli  92  e  seguenti   della   legge
fallimentare; 
    g) per «somme ripartite ai creditori» il  quantum  attribuito  ai
creditori anteriori alla liquidazione dell'impresa  sociale,  con  le
ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge  fallimentare
o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare.