Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) per «Autorita' di vigilanza» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) per «commissario liquidatore» il commissario nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e) per «attivo realizzato» gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge e in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale; f) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione dell'impresa sociale, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare; g) per «somme ripartite ai creditori» il quantum attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione dell'impresa sociale, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare.