Art. 3 
 
                Compenso del commissario liquidatore 
 
  1. Al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma
dell'art. 213 della legge fallimentare, in percentuale  all'ammontare
dell'attivo realizzato, come definito all'art. 2, lettera  e),  nelle
misure seguenti: 
    a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00; 
    b) 8,47% sulle somme eccedenti  euro  51.000,00  e  fino  a  euro
258.000,00; 
    c) 4,23% sulle somme eccedenti euro  258.000,00  e  fino  a  euro
516.000,00; 
    d) 1,69% sulle somme eccedenti euro  516.000,00  e  fino  a  euro
1.549.000,00; 
    e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e  fino  a  euro
5.165.000,00; 
    f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 
  2. Le aliquote percentuali di cui al  comma  1  sono  incrementate,
rispettivamente,  del  18%,  12%  e  6%  con  riferimento  all'attivo
realizzato entro il primo,  secondo  e  terzo  anno  dal  decreto  di
liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10%
in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo  al  suddetto
decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla  vendita  di  beni
mobili e immobili e dalla  riscossione  e  recupero  di  crediti  non
contenziosi. 
  3. In sede di  determinazione  del  compenso  finale,  inoltre,  al
commissario liquidatore spetta un compenso  supplementare,  calcolato
sull'ammontare dello stato passivo accertato, come definito  all'art.
2, lettera f), pari: 
    a) allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00; 
    b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro  103.000,00  e  fino  a
euro 258.000,00; 
    c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro
516.000,00; 
    d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00. 
  4.  Al  commissario  liquidatore  spetta,  inoltre,   un   rimborso
forfettario delle spese generali in ragione del 4%  sull'importo  del
compenso finale, nonche' il rimborso, sotto il controllo del comitato
di  sorveglianza,  delle  spese  vive  e  documentate  sostenute  per
l'espletamento  dell'incarico,  nel  rispetto  di  criteri  e  limiti
approvati dall'Autorita' di vigilanza.  E'  escluso  qualsiasi  altro
compenso, rimborso o indennita' e qualsiasi  altro  onere  diretto  o
indiretto a carico della procedura. 
  5. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai  sensi
dell'art. 214 della legge  fallimentare,  il  compenso  spettante  al
commissario liquidatore e' calcolato con le medesime  percentuali  di
cui  ai  commi  1  e  2,  sull'ammontare  complessivo  attribuito  ai
creditori con il concordato.  Spetta  al  commissario,  altresi',  il
compenso  supplementare  e  il  rimborso  delle  spese  previsti   ai
precedenti commi 3 e 4. 
  6.   Ove   sia   autorizzata   la   continuazione    dell'esercizio
dell'impresa, ai sensi dell'art. 206  della  legge  fallimentare,  al
commissario liquidatore e' corrisposto  un  ulteriore  compenso  pari
allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili  netti
conseguiti a chiusura di ogni esercizio. 
  7. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della
liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura  e,
in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00. 
  8. Il compenso e' determinato a seguito di  specifica  istanza  del
commissario  liquidatore,   con   provvedimento   dell'Autorita'   di
vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al  deposito  del
bilancio finale della procedura e del conto della gestione,  a  norma
dell'art. 213 della legge fallimentare, ovvero, nel caso  in  cui  la
procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione
al deposito in  tribunale  della  proposta  di  concordato  ai  sensi
dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso  e'
comunque subordinata all'esecuzione  del  piano  di  riparto  finale,
ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari. 
  9.  Nel  corso  della  procedura  e,  di  regola,   contestualmente
all'effettuazione di riparti parziali possono  essere  attribuiti  al
commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non  superiore
al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e
al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato. 
  10. Il commissario liquidatore esercita personalmente  le  funzioni
del proprio ufficio.  Nel  caso  di  delega  a  terzi  di  specifiche
operazioni, previa  autorizzazione  dell'Autorita'  di  vigilanza  su
parere favorevole  del  comitato  di  sorveglianza,  l'onere  per  il
compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario. 
  11.  Qualora  il  commissario  liquidatore,  previa  autorizzazione
dell'Autorita' di vigilanza su  parere  favorevole  del  comitato  di
sorveglianza, si avvalga dell'ausilio  di  tecnici  o  altre  persone
retribuite  sotto  la  sua  responsabilita',  il  15%  del   compenso
riconosciuto a tali soggetti e'  detratto  dal  compenso  finale  del
commissario. 
  12.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  11  non   si   applicano
all'eventuale nomina di stimatori incaricati  della  valutazione  dei
beni ai fini della redazione dell'inventario.