Art. 4 
 
                 Compenso nel caso di avvicendamento 
                    nelle funzioni di commissario 
 
  1.  La  sommatoria  dei   compensi   dei   commissari   liquidatori
eventualmente succedutisi  nella  carica,  determinati  nel  rispetto
della consecutivita' dei realizzi  e  sulla  base  del  principio  di
unicita'  del  compenso,  non  deve  superare   l'ammontare   massimo
stabilito all'art. 3. 
  2. Al  commissario  liquidatore  che  per  qualunque  motivo  cessi
dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso
e' provvisoriamente liquidato con i  criteri  indicati  nel  presente
decreto, dopo  l'approvazione  del  conto  della  gestione  da  parte
dell'Autorita'  di  vigilanza   previo   parere   del   comitato   di
sorveglianza. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione
del  conto  della  gestione  o  ricorrendo  comunque  gravi   motivi,
l'Autorita' di vigilanza  sospende  cautelativamente  la  provvisoria
liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del  provvedimento  di
liquidazione,   nelle    more    dell'accertamento    di    eventuali
responsabilita'  del  commissario   per   atti   e   fatti   compiuti
nell'esercizio della funzione. 
  3. Qualora, in sede di definitiva liquidazione  del  compenso,  sia
accertato che  specifiche  attivita'  alle  quali  e'  conseguita  la
realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni  ai
creditori,  sono  state  espletate  con  il  concorso   di   soggetti
succedutisi nel tempo nelle funzioni  di  commissario,  si  provvede,
previo  contraddittorio  con  gli   interessati,   alla   imputazione
pro-quota del compenso maturato  in  relazione  a  quelle  specifiche
attivita',  sulla  base  dell'attivita'  rispettivamente  svolta  dai
commissari pro tempore, ovvero sulla base di un  criterio  temporale,
ove non sia individuabile un criterio oggettivo  di  imputazione.  In
ogni caso, al commissario che ha provveduto al deposito  dello  stato
passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore  al
50% di quello previsto al comma 3 del precedente art. 3.