Art. 5 Erogazione del contributo e saldo 1. Entro nove mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, i produttori beneficiari devono completare le operazioni di espianto e reimpianto e presentare ad AGEA la richiesta di contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto. 2. Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese rendicontate e ammesse di cui al comma 1, viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione dalla relativa richiesta e previo espletamento con esito positivo dei controlli, che prevedono anche un sopralluogo nelle superfici oggetto di reimpianto o controlli equivalenti, secondo quanto stabilito dalla circolare attuativa AGEA. 3. Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto deve essere almeno di categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis), in conformita' al decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 e al decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, nonche' qualificato come tale nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovra' essere conforme al suddetto decreto 6 dicembre 2016. 4. Ove, in fase di controllo, risulti una differenza in negativo tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se tale differenza supera il 50% non e' concesso alcun sostegno per l'intera operazione. 5. L'importo del contributo erogato non puo' superare in ogni caso il limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed e' concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.