Art. 4 
 
Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario  di
  cui al sub a) dell'art. 3, comma  1  del  decreto  ministeriale  n.
  9010471 del 17 luglio 2020 e procedura di erogazione del contributo 
 
  1. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
svolge  l'istruttoria  sulle  richieste  pervenute,  verificandone  i
presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per  ciascuna
impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e  5  del
decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020; 
  2. L'importo del contributo concedibile deve  garantire,  per  ogni
singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti  dal  regolamento
(UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile
2020, C(2020) 2215 final, e in  particolare  gli  articoli  22  e  23
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea in materia di  aiuti  «de  minimis»
nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  tenendo  anche  conto
degli aiuti percepiti in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto; 
  3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di  cui
al sub a) dell'art. 3, comma 1 del decreto  ministeriale  n.  9010471
del  17  luglio  2020   le   relative   spettanze   saranno   ridotte
proporzionalmente per ogni singola impresa; 
  4. Ultimate le  istruttorie,  la  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando  le
pratiche per uffici marittimi  di  iscrizione  per  giurisdizione  di
Direzione marittima  e  provvede,  entro  il  31  dicembre  2020,  ad
impegnare  e  erogare  in  favore  dei  funzionari   delegati   delle
Capitanerie  di  porto  sede  di  Direzione  marittima   le   risorse
necessarie alla liquidazione delle indennita' a mezzo  di  specifiche
aperture di credito in favore degli  stessi  a  carico  del  capitolo
1496, denominato «Fondo per assicurare la continuita'  delle  imprese
della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza covid 19»; 
  5. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
trasmette gli elenchi degli aventi  diritto  ai  funzionari  delegati
delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, e gli  stessi
funzionari delegati  provvedono  all'emissione  degli  ordinativi  di
pagamento a favore dei beneficiari.