IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                 MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
                     CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo economico», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance» e, in particolare, l'art. 23; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo», e, in particolare, gli articoli  5  e  6,
concernenti la nazionalita' italiana delle opere  cinematografiche  e
delle opere audiovisive, nonche' delle opere realizzate in regime  di
coproduzione internazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
luglio  2017,  recante  «Disposizioni  per  il  riconoscimento  della
nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e audiovisive»; 
  Rilevata la necessita' di  recepire  le  indicazioni  pervenute  da
parte   della   Commissione   europea,   Direzione   generale   della
concorrenza, volte ad evitare possibili distorsioni della concorrenza
nel mercato interno all'Unione europea; 
  Rilevata, altresi', dopo una prima fase di applicazione del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'opportunita'  di
apportare alcune modifiche, al fine di  valorizzare  gli  apporti  di
talune  figure  professionali,  specifiche  di  determinate  aree  di
attivita' nel settore audiovisivo; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   del   cinema   e
dell'audiovisivo, reso nella seduta del 26 marzo 2018; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, reso nella seduta del 9 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on.le  Riccardo  Fraccaro,  e'
stata conferita la delega per talune funzioni, nonche' per  la  firma
dei decreti, atti e provvedimenti di competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  11  luglio
2017, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1: 
      1) al comma 2, le parole: «all'Unione europea» sono  sostituite
dalle seguenti: «allo Spazio Economico Europeo»; 
      2) al comma 3, lettere b), c) e d) la parola:  «realizzate»  e'
sostituita dalla seguente: «prodotte»; 
      3) al comma 4, le  parole  «del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo,  di  seguito  «DG  Cinema»"  sono
sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali e per il turismo,  di  seguito  «DG  Cinema  e
audiovisivo»"; 
    b) all'art. 2: 
      1) al comma 2, le  parole  «,  in  via  provvisoria  e  in  via
definitiva,» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le  parole  «,  in  via  provvisoria  e  in  via
definitiva,»  sono  soppresse  e,  dopo  le  parole   «scrittura   di
sceneggiature», sono inserite le seguenti: «e allo sviluppo»; 
      3) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole  seguenti:  «,
nonche' i casi in cui  deve  essere  richiesta  obbligatoriamente  la
nazionalita' provvisoria»; 
    c) all'art. 3: 
      1)  alla  rubrica,  dopo  la  parola  «cinematografiche»,  sono
inserite le seguenti: «e audiovisive»; 
      2) al comma 1, le parole «, realizzate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e audiovisive, prodotte»; 
    d) all'art. 4, comma 1, le parole: «dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo»; 
    e) all'art. 5, comma 1, dopo le parole:  «audiovisiva  italiana»,
sono inserite le seguenti: «,  titolare  dei  diritti  di  proprieta'
dell'opera,»; 
    f) all'art. 6, il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le
imprese  di  produzione  cinematografica  e   audiovisiva   italiane,
titolari dei diritti di proprieta'  dell'opera,  presentano  apposita
istanza  di  riconoscimento  in  via  definitiva  della  nazionalita'
italiana dell'opera dopo il completamento della stessa e la  consegna
della copia campione presso la DG Cinema e audiovisivo, tenuto  conto
dei termini previsti all'art. 2, comma 4.»; 
    g) alle tabelle A, B e C, le parole  «dell'Unione  europea»  sono
sostituite dalle seguenti: «dello Spazio economico europeo»; 
    h) alla tabella A, lettera  a),  numero  1),  le  parole:  «o  la
maggior parte dei co-registi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
showrunner o la maggior parte dei co-registi e degli showrunner»; 
    i) l'allegato tabella D e' sostituito dal seguente: 
      «TABELLA D - Requisiti per la nazionalita' italiana delle opere
audiovisive  a  contenuto  videoludico,  ai  sensi  dell'art.  1  del
presente decreto. 
  E' riconosciuta la nazionalita' italiana alle opere  audiovisive  a
contenuto videoludico che raggiungano, in relazione al  possesso  dei
requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 60,
sulla base dei seguenti parametri: 
    a) siano di nazionalita' italiana o di altro Paese  dello  Spazio
economico europeo: 
      1) almeno la meta' dei game producer: 15 punti; 
      2) almeno la meta' dei game designer: 9 punti; 
      3) almeno la meta' dei programmatori: 9 punti; 
      4) almeno la meta' dei game artist: 9 punti; 
      5) almeno la meta' dei game writer: 9 punti; 
      6) almeno la meta' dei game composer/sound designer: 9 punti; 
      7) almeno la meta' dei componenti  del  team  di  sviluppo:  10
punti; 
    b) i testi e i dialoghi originali siano anche in lingua  italiana
o dialetti italiani.  Nel  caso  di  opere  a  contenuto  videoludico
italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane nelle  quali
risiedono le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 della legge  15
dicembre 1999, n.  482,  o  nelle  quali  siano  presenti  personaggi
provenienti  dalle  medesime  regioni,  le   relative   lingue   sono
equiparate, ai fini e per gli  effetti  del  presente  decreto,  alla
lingua italiana, purche'  l'utilizzo  della  lingua  della  minoranza
linguistica risulti strettamente funzionale alle  esigenze  narrative
dell'opera interessata: 10 punti; 
    c) le attivita' di sviluppo siano svolte almeno per  l'80%  nello
Spazio economico europeo e comunque almeno per il 25% in  Italia:  20
punti. 
  Punteggio totale minimo 60/100 punti.».