Art. 5 Oneri 1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, permanenti e aggiuntivi, nonche' agli esperti di cui all'art. 4, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. 2. Ai componenti invitati, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, nonche' agli esperti di cui all'art. 4 invitati, compete il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attivita' specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.