Art. 5 
 
                                Oneri 
 
  1. La Commissione opera a titolo gratuito  e  ai  suoi  componenti,
permanenti e aggiuntivi, nonche' agli esperti di cui all'art. 4,  non
spetta la corresponsione di compensi  o  di  emolumenti  a  qualsiasi
titolo riconosciuti. 
  2.  Ai  componenti  invitati,  permanenti   e   aggiuntivi,   della
Commissione, nonche' agli esperti di cui all'art. 4 invitati, compete
il rimborso,  secondo  la  disciplina  del  trattamento  di  missione
previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in  relazione  alle
spese sostenute per le riunioni della  Commissione  e  per  le  altre
attivita' specificamente richieste  dal  Capo  del  Dipartimento.  Il
rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di  residenza
al luogo di missione e ritorno. I costi  di  missione  sono  posti  a
carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilita'
amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica.