Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
   1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede,  nel
limite massimo complessivo di 25,725 milioni di euro, a valere  sulle
somme stanziate per l'emergenza. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle  contabilita'
speciali intestate ai presidenti di regione e  provincia  autonoma  -
soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. 
    Roma, 24 ottobre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli