(Allegato 1-art. 22)
                              Art. 22. 
 
           Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati 
 
    1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al
precedente art. 2, lettere c) e d) possono  chiedere  di  aderire  al
Consorzio inviando  domanda  scritta  di  adesione  al  consiglio  di
amministrazione  con  la  quale  devono  dichiarare  di  possedere  i
requisiti ivi previsti e di essere a  conoscenza  delle  disposizioni
del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le  altre
disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio. 
    2. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire
contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla
richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in
cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al
Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di
giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della
richiesta di adesione deve essere comunicata a Conai. 
    3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  produttori  e  dei
trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei
presupposti di seguito indicati: 
      a) cessazione dell'attivita'; 
      b)  variazione  dell'oggetto  sociale  o   dell'attivita'   con
cessazione della produzione di  polimeri  certificati  conformi  alle
norme armonizzate UNI EN  13432:2002  e/o  UNI  EN  14995:2007  o  di
imballaggi in  plastica  biodegradabile  e  compostabile  e  relativi
semilavorati certificati conformi alle predette norme armonizzate; 
      c) adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema  alternativo
istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai
sensi di legge. 
    4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati  possono
recedere  previa  comunicazione   da   inviarsi   al   consiglio   di
amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio
annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale
contributo per l'anno in corso. 
    5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo
dal momento in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  accerta  il
corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione
al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, suddetto comma
5  del  decreto  legislativo.  Tale  comunicazione  e'  inviata   per
conoscenza al Conai. 
    6. Le imprese iscritte nelle categorie degli utilizzatori  e  dei
riciclatori  possono  recedere  liberamente  dal  Consorzio,   previa
comunicazione da inviare al consiglio di amministrazione  almeno  sei
mesi prima della  fine  dell'esercizio  annuale.  Il  consorziato  e'
tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per  l'anno  in
corso. 
    7. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione
dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al
Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non
comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,
dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare
alla realizzazione dell'oggetto consortile. 
    8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e
disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il
consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi
derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo. 
    9.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio  di   amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro
quindici giorni, al consorziato e  al  Conai,  anche  ai  fini  della
verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II. 
    10. Il Consorzio comunica al Conai i nominativi  dei  consorziati
che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso. 
    11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'
dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.