(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse
categorie di consorziati assicurando un'adeguata  partecipazione  dei
produttori e dei  trasformatori,  su  cui  grava  la  responsabilita'
estesa del produttore. I riciclatori possono partecipare al Consorzio
con  una  quota  idonea  a  garantire  una  posizione  dialettica  di
confronto sulla gestione delle risorse e delle attivita'. 
    Le quote di partecipazione sono pertanto cosi' ripartite  fra  le
diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2: 
      a) alla categoria dei produttori e'  riservata  una  quota  del
35%; 
      b) alla categoria dei trasformatori e' riservata una quota  del
35%; 
      c) alla categoria degli utilizzatori e' riservata una quota del
10%; 
      d) alla categoria dei riciclatori e' riservata  una  quota  del
20%. 
    2.   Nell'ambito   di   ciascuna   categoria   di    consorziati,
l'assegnazione  delle  quote  alle  singole  imprese  consorziate  e'
disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della
convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel
regolamento,  a  rideterminare  le  quote   di   partecipazione   dei
consorziati di ciascuna delle categorie  ai  fini  del  rispetto  del
comma  1.  Tale  rideterminazione  e'   sottoposta   all'approvazione
dell'assemblea come primo punto all'ordine del giorno. 
    4. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato
puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In
tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli
importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare
all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il
passato. 
    5. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare
domanda  scritta  al  consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2 e la categoria di
appartenenza,  e  di  essere  a  conoscenza  delle  disposizioni  del
presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di  tutte  le
altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 
    6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo
dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di
fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote
consortili e' privo di effetti giuridici.