(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. 
    2.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio
provengono: 
      a) dai contributi versati dai consorziati o  da  terzi,  ed  in
particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo
art. 9, comma 2, lettera i); 
      b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio dal Conai,
con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  Conai  medesimo  ai
sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale
costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via
prioritaria,  per  il  ritiro/riciclo  degli  imballaggi  primari  in
plastica  biodegradabile  e  compostabile  o  comunque  conferiti  al
servizio pubblico e, in  via  accessoria,  per  l'organizzazione  dei
sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio   degli   imballaggi
secondari e terziari in plastica biodegradabile e  compostabile,  nel
rispetto della libera concorrenza nelle attivita' di settore; 
      b1) dagli eventuali proventi  della  cessione  dei  rifiuti  di
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile ripresi raccolti
o ritirati, nonche' delle prestazioni di servizi connesse; 
      c)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese
eventuali liberalita'; 
      d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; 
      e) dall'eventuale utilizzazione del  fondo  consortile  con  le
modalita' indicate al precedente art. 5, comma 2; 
      f)  da  eventuali  contributi  e  finanziamenti  pubblici   e/o
privati; 
      g) dalle eventuali somme, diverse  da  quelle  previste  all'14
dello statuto del Conai,  versate  al  Consorzio  dal  Conai  per  le
finalita' consortili.