Art. 10 
 
                      Revoca del finanziamento 
 
  1. Il finanziamento concesso puo' essere oggetto di revoca,  previa
acquisizione delle eventuali deduzioni della citta' metropolitana che
ha presentato il relativo progetto e degli eventuali  altri  soggetti
che abbiano concorso alla redazione dello stesso, in caso di: 
    a)  mancata  esecuzione  o  sopravvenuta   impossibilita'   della
completa realizzazione del  progetto  operativo  di  dettaglio  entro
ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse
di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  a),  salvo  eventuali  proroghe
concesse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare; 
    b) totale difformita' tra  gli  interventi  realizzati  e  quelli
previsti nel progetto operativo di dettaglio; 
    c) mancata osservanza della disciplina  nazionale  e  comunitaria
vigente per gli affidamenti degli  appalti  di  lavori,  forniture  e
servizi oggetto di finanziamento; 
    d)  richiesta  di  trasferimento  del  saldo  del   finanziamento
concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo
di dettaglio inferiore al 100% del  costo  complessivo  del  progetto
operativo di dettaglio. 
  2. La citta' metropolitana provvede al versamento  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  delle  eventuali  risorse  gia'  erogate,  su
apposito capitolo che  sara'  individuato  con  successivo  atto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto e restano acquisite definitivamente all'erario. 
  3. Sono fatte salve le  spese  sostenute  alla  data  della  revoca
regolarmente contabilizzate e validate dalla citta' metropolitana.