Art. 10 Revoca del finanziamento 1. Il finanziamento concesso puo' essere oggetto di revoca, previa acquisizione delle eventuali deduzioni della citta' metropolitana che ha presentato il relativo progetto e degli eventuali altri soggetti che abbiano concorso alla redazione dello stesso, in caso di: a) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilita' della completa realizzazione del progetto operativo di dettaglio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) totale difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel progetto operativo di dettaglio; c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento; d) richiesta di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo di dettaglio inferiore al 100% del costo complessivo del progetto operativo di dettaglio. 2. La citta' metropolitana provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse gia' erogate, su apposito capitolo che sara' individuato con successivo atto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano acquisite definitivamente all'erario. 3. Sono fatte salve le spese sostenute alla data della revoca regolarmente contabilizzate e validate dalla citta' metropolitana.