Art. 7 
 
              Modalita' di erogazione del finanziamento 
 
  1.  Il  finanziamento  assegnato  ai  progetti  selezionati  verra'
erogato secondo le seguenti modalita': 
    a) 20% a titolo di anticipo, a  seguito  della  comunicazione  di
avvio dei lavori; 
    b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento  per  almeno
la  meta'  delle  opere  finanziate  ed  eseguite,  a  fronte   della
presentazione di specifici documenti attestanti la  contabilita',  la
fatturazione, la relazione  di  sintesi,  nonche'  la  documentazione
fotografica; 
    c) 30% alla presentazione del certificato di regolare  esecuzione
e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilita',
fatturazione, documentazione fotografica, copia  dei  certificati  di
provenienza delle specie vegetali di cui al  decreto  legislativo  10
novembre 2003, n. 386.