Art. 7 Modalita' di erogazione del finanziamento 1. Il finanziamento assegnato ai progetti selezionati verra' erogato secondo le seguenti modalita': a) 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori; b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la meta' delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilita', la fatturazione, la relazione di sintesi, nonche' la documentazione fotografica; c) 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilita', fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.