Art. 5 Caratteristiche delle imprese target 1. Il Fondo investe, secondo le modalita' di cui all'art. 4, nelle start-up innovative e nelle PMI innovative, individuate dalla SGR ai sensi del presente articolo, al fine di supportarne lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio dell'attivita'. 2. La SGR seleziona le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo esclusivamente tra le start-up innovative e le PMI innovative che verranno segnalate alla stessa SGR da parte degli investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati. 3. La SGR seleziona le imprese target in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e professionale. Nel processo di selezione delle imprese target, al fine di agevolare il processo di investimento del Fondo, la SGR e' autorizzata a fare affidamento e fondare quindi le proprie decisioni di investimento sulle informazioni raccolte in fase di «due diligence», anche sulla base di formati standardizzati predisposti dalla stessa SGR, dagli investitori regolamentati o dagli investitori qualificati e da questi fornite alla SGR. 4. Le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo sono selezionate tra le start-up innovative e le PMI innovative che, al momento dell'effettuazione dell'investimento da parte del Fondo, soddisfano quantomeno tutte le seguenti caratteristiche: a) sono imprese che hanno la sede legale in Italia e che svolgono effettivamente la loro attivita' o programmi di sviluppo in Italia; b) hanno concrete potenzialita' di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi, dimostrabile attraverso il rispetto di almeno uno dei seguenti criteri: (i) sulla base di una crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei dodici mesi antecedenti l'effettuazione dell'investimento da parte del Fondo, ovvero (ii) sulla base di un sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo; (iii) sulla base di contratti o partnership strategiche, ovvero (iv) sulla base di brevetti depositati con potenzialita' di sfruttamento industriale, nonche' in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta; c) non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati; d) superano le verifiche di gestione del rischio, conformita' alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo eventualmente condotte dalla SGR ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari applicabili e della normativa interna della SGR. 5. Il Fondo nei primi sei mesi di attivita' selezionera' le imprese target dando precedenza a quelle imprese che presentano le seguenti caratteristiche: (i) con riferimento alle sole start-up innovative, la conclusione con esito positivo, da parte dell'impresa, del procedimento istruttorio previsto dalla circolare MiSE, a seguito di regolare presentazione di un'istanza per l'ammissione al percepimento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, ovvero (ii) con riferimento sia alle start-up innovative che alle PMI innovative, l'aver subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell'anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo. 6. Al fine di agevolare il processo di investimento del Fondo, il consiglio di amministrazione della SGR puo' adottare meccanismi di delega o delibere-quadro al fine di approvare preventivamente operazioni di investimento in imprese target che rispettino determinate condizioni minime di investimento fissate dallo stesso consiglio di amministrazione, fatta in ogni caso salva la possibilita' per la SGR di richiedere, ai fini del perfezionamento delle valutazioni in relazione alla singola potenziale impresa target, ulteriori informazioni e di effettuare ulteriori approfondimenti di natura contabile, economica o legale. 7. Nell'ambito degli accordi di investimento del Fondo, dovranno essere previste clausole di natura non vincolante (clausole di best effort), dirette al mantenimento del livello occupazionale delle imprese target quantomeno nei dodici mesi successivi all'investimento da parte del Fondo medesimo.