Art. 5 
 
                Caratteristiche delle imprese target 
 
  1. Il Fondo investe, secondo le modalita' di cui all'art. 4,  nelle
start-up innovative e nelle PMI innovative, individuate dalla SGR  ai
sensi del presente articolo, al fine di supportarne lo  sviluppo  e/o
sostenerne progetti di rilancio dell'attivita'. 
  2. La SGR seleziona le imprese target oggetto  di  investimento  da
parte del Fondo esclusivamente tra le start-up innovative  e  le  PMI
innovative che verranno segnalate alla  stessa  SGR  da  parte  degli
investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati. 
  3. La SGR  seleziona  le  imprese  target  in  piena  indipendenza,
secondo una  logica  prettamente  commerciale  e  professionale.  Nel
processo di selezione delle imprese target, al fine di  agevolare  il
processo di investimento del Fondo, la  SGR  e'  autorizzata  a  fare
affidamento e fondare quindi le  proprie  decisioni  di  investimento
sulle informazioni raccolte in fase di «due diligence»,  anche  sulla
base di formati standardizzati predisposti dalla  stessa  SGR,  dagli
investitori regolamentati o dagli investitori qualificati e da questi
fornite alla SGR. 
  4. Le imprese target oggetto di investimento  da  parte  del  Fondo
sono selezionate tra le start-up innovative e le PMI innovative  che,
al momento dell'effettuazione dell'investimento da parte  del  Fondo,
soddisfano quantomeno tutte le seguenti caratteristiche: 
    a) sono imprese che hanno la sede legale in Italia e che svolgono
effettivamente la loro attivita' o programmi di sviluppo in Italia; 
    b) hanno concrete potenzialita'  di  sviluppo,  misurabili  sulla
base  di  indicatori  quantitativi  e/o   qualitativi,   dimostrabile
attraverso il rispetto di almeno uno dei seguenti criteri: 
      (i) sulla base di una crescita dei ricavi, dei clienti o  degli
utilizzatori dei servizi nei dodici mesi antecedenti  l'effettuazione
dell'investimento da parte del Fondo, ovvero 
      (ii) sulla base di un sostenibile piano  industriale  triennale
approvato dal competente organo amministrativo; 
      (iii) sulla base di contratti o partnership strategiche, ovvero 
      (iv) sulla base di brevetti  depositati  con  potenzialita'  di
sfruttamento industriale, nonche' in una eventuale fase di ricerca  e
sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta; 
    c) non presentano  procedimenti  di  accertamento  in  corso  non
ancora rimediati; 
    d) superano le verifiche di  gestione  del  rischio,  conformita'
alle  norme  o  prevenzione  del  rischio   di   riciclaggio   e   di
finanziamento del terrorismo  eventualmente  condotte  dalla  SGR  ai
sensi di disposizioni legislative o regolamentari applicabili e della
normativa interna della SGR. 
  5. Il Fondo nei primi sei mesi di attivita' selezionera' le imprese
target dando precedenza a quelle imprese che presentano  le  seguenti
caratteristiche: 
    (i) con riferimento alle sole start-up innovative, la conclusione
con  esito  positivo,  da  parte   dell'impresa,   del   procedimento
istruttorio previsto dalla circolare  MiSE,  a  seguito  di  regolare
presentazione di un'istanza per l'ammissione  al  percepimento  delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
del 24 settembre 2014, cosi' come modificato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, ovvero 
    (ii) con riferimento sia alle start-up innovative  che  alle  PMI
innovative, l'aver subito una riduzione  dei  ricavi  realizzati  nel
corso del primo semestre dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto  ai
ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo  semestre  dell'anno
2019, dimostrabile attraverso  una  situazione  contabile  gestionale
approvata dal competente organo amministrativo. 
  6. Al fine di agevolare il processo di investimento del  Fondo,  il
consiglio di amministrazione della SGR puo'  adottare  meccanismi  di
delega  o  delibere-quadro  al  fine  di  approvare   preventivamente
operazioni  di  investimento  in  imprese   target   che   rispettino
determinate condizioni minime di investimento  fissate  dallo  stesso
consiglio  di  amministrazione,  fatta  in   ogni   caso   salva   la
possibilita' per la SGR di richiedere, ai  fini  del  perfezionamento
delle  valutazioni  in  relazione  alla  singola  potenziale  impresa
target,   ulteriori   informazioni   e   di   effettuare    ulteriori
approfondimenti di natura contabile, economica o legale. 
  7. Nell'ambito degli accordi di investimento  del  Fondo,  dovranno
essere previste clausole di natura non vincolante (clausole  di  best
effort), dirette al  mantenimento  del  livello  occupazionale  delle
imprese target quantomeno nei dodici mesi successivi all'investimento
da parte del Fondo medesimo.