(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                     Disciplinare di produzione 
                    della IGP Scalogno di Romagna 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    L'indicazione  geografica  protetta  «Scalogno  di  Romagna»,  e'
riservata ai bulbi cipollini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.