(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    I terreni idonei per la coltivazione dello «Scalogno di  Romagna»
sono di natura collinare,  tessitura  media  tendente  all'argilloso,
asciutti, ben dotati di potassio e sostanza organica, ben  esposti  e
ben drenati. 
    L'utilizzo dell'irrigazione, delle  pratiche  di  concimazione  e
l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono
essere  effettuati  secondo  le  modalita'  tecniche   indicate   dai
competenti servizi della Regione Emilia-Romagna. 
    Lo Scalogno non puo' essere coltivato in successione a se  stesso
o altre liliacee (aglio o cipolla). Devono trascorrere almeno 5  anni
per il ritorno dello Scalogno sullo stesso appezzamento.  E'  inoltre
vietato coltivarlo in successione a solanacee,  a  barbabietole  e  a
cavoli. 
    E' ammessa la rotazione con frumento, orzo, radicchio, insalate e
carote. 
    L'impianto si deve effettuare nei mesi di  novembre  -  dicembre,
mettendo a dimora bulbilli della specie  Allium  Ascalonicum  ecotipo
romagnolo, mentre la raccolta e' attuata a partire dal mese di giugno
dell'anno successivo. 
    La produzione unitaria massima per ettaro e' di ottanta quintali.