(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                            Etichettatura 
 
    La  commercializzazione  dello  «Scalogno  di  Romagna»  ai  fini
dell'immissione al  consumo  deve  essere  effettuata  dopo  apposito
confezionamento che consenta di apporre uno  specifico  contrassegno.
In tutti i casi le confezioni debbono essere sigillate in  modo  tale
da impedire che il contenuto possa essere estratto senza  la  rottura
della confezione stessa. 
    Sulle confezioni o  mazzi  o  trecce  dovra'  essere  apposto  un
cartellino indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni
le diciture  «Scalogno  di  Romagna»,  seguita  immediatamente  dalla
dizione «Indicazione Geografica Protetta». 
    Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed
indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine. 
    La dizione «Indicazione Geografica Protetta» puo' essere ripetuta
in altra parte del contenitore o dell'etichetta  anche  in  forma  di
acronimo «I.G.P.». 
    Deve comparire il logo distintivo  sottostante  secondo  la  base
colorimetrica indicata. 
    Deve comparire la scritta «Prodotto in Italia». 
 
                      DESIGN BRIEF SEMPLIFICATO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico