Art. 7. Etichettatura La commercializzazione dello «Scalogno di Romagna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno. In tutti i casi le confezioni debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. Sulle confezioni o mazzi o trecce dovra' essere apposto un cartellino indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Scalogno di Romagna», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine. La dizione «Indicazione Geografica Protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.». Deve comparire il logo distintivo sottostante secondo la base colorimetrica indicata. Deve comparire la scritta «Prodotto in Italia». DESIGN BRIEF SEMPLIFICATO Parte di provvedimento in formato grafico