Art. 2 
 
 Informazioni oggetto della comunicazione e termini di comunicazione 
 
  1. Ai fini delle informazioni da comunicare ai sensi  dell'art.  6,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100: 
    a) la sintesi del contenuto del  meccanismo  transfrontaliero  e'
redatta in lingua italiana e corredata  da  una  breve  relazione  in
lingua inglese; 
    b)   la   data   di   avvio   dell'attuazione   del    meccanismo
transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie
il primo  atto  avente  effetti  giuridici  o  la  prima  transazione
finanziaria ai fini dell'attuazione del meccanismo; 
    c) il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare e': 
      1) ai fini degli elementi distintivi  di  cui  all'Allegato  1,
lettera D, punto 1, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il
valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell'art.  3,  comma
1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre
2015; 
      2) ai fini degli elementi distintivi  di  cui  all'Allegato  1,
lettera D, punto 2, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il
valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell'art.  3,  comma
1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre
2015, ovvero, per le attivita' e i redditi di natura non finanziaria,
il  valore  del   vantaggio   fiscale   derivabile   dal   meccanismo
transfrontaliero, determinato ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3  del
presente decreto; 
      3) ai fini degli elementi distintivi  di  cui  all'Allegato  1,
lettere A, B, C ed E, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n.  100,
il  valore  del   vantaggio   fiscale   derivabile   dal   meccanismo
transfrontaliero, determinato ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3  del
presente decreto. 
  2. Ai fini della raccolta delle informazioni da comunicare ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100,
ai fornitori di servizi non  e'  richiesta  l'adozione  di  ulteriori
obblighi di  adeguata  verifica  rispetto  a  quelli  previsti  dalle
disposizioni vigenti. 
  3. Ai fini della  comunicazione  di  cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo 30 luglio 2020, n.  100,  per  i  fornitori  di  servizi,
rilevano le informazioni elencate nell'art. 6  del  medesimo  decreto
legislativo prontamente disponibili per  l'intermediario  in  ragione
del rapporto con il cliente. 
  4. Ai fini dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo  30  luglio
2020, n. 100, l'intermediario informa gli  altri  intermediari  e  il
contribuente entro i  termini  previsti  dall'art.  7,  comma  1  del
medesimo decreto. 
  5. Ai fini dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo  30  luglio
2020, n. 100, il contribuente comunica all'Agenzia delle  entrate  le
informazioni di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo  decreto  entro
trenta giorni a decorrere dal giorno seguente  a  quello  in  cui  il
meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e' stato messo a
sua disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui  e'  stata
avviata l'attuazione.