Art. 2 
 
   1. I gestori aeroportuali degli scali indicati nell'art. 1,  comma
1, sono tenuti - entro e non oltre diciotto mesi dalla  pubblicazione
del presente decreto - a prendere  in  consegna  i  beni  e  le  aree
costituenti i sistemi AVL indicati nel suddetto comma, a provvedere a
proprie cure e spese alla loro gestione, manutenzione e alimentazione
elettrica,  con   recupero   dei   relativi   costi   nelle   tariffe
aeroportuali. Fino alla presa in carico da parte dei suddetti gestori
aeroportuali, e comunque fino allo scadere del citato  termine,  ENAV
detiene i sistemi  AVL  al  fine  di  garantirne  la  gestione  e  la
manutenzione ed e' autorizzata a riversare  i  relativi  costi  nella
propria tariffa di terminale. 
  2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ENAV
e' autorizzata a riversare  nella  tariffa  di  terminale  il  valore
contabile non ancora  ammortizzato  dei  beni  oggetto  del  presente
decreto, secondo un meccanismo di gradualita' condiviso con ENAC.