Art. 2 1. I gestori aeroportuali degli scali indicati nell'art. 1, comma 1, sono tenuti - entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto - a prendere in consegna i beni e le aree costituenti i sistemi AVL indicati nel suddetto comma, a provvedere a proprie cure e spese alla loro gestione, manutenzione e alimentazione elettrica, con recupero dei relativi costi nelle tariffe aeroportuali. Fino alla presa in carico da parte dei suddetti gestori aeroportuali, e comunque fino allo scadere del citato termine, ENAV detiene i sistemi AVL al fine di garantirne la gestione e la manutenzione ed e' autorizzata a riversare i relativi costi nella propria tariffa di terminale. 2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ENAV e' autorizzata a riversare nella tariffa di terminale il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni oggetto del presente decreto, secondo un meccanismo di gradualita' condiviso con ENAC.