Art. 2 
 
  1. Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020,  in  applicazione  di
quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del  4  aprile
2019, n. 3893, attesa la situazione di causa di forza maggiore di cui
all'art. 1, si dispone che i soggetti beneficiari possano  richiedere
una variante che riduce i costi totali del progetto,  ferma  restando
la percentuale di contributo richiesto in domanda e  fatte  salve  le
spese  gia'  sostenute  al  momento  della  presentazione   di   tale
richiesta. 
  2. La variante che  prevede  la  riduzione  dei  costi  totali  del
progetto, di cui al precedente comma 1,  puo'  essere  richiesta  dai
soggetti beneficiari a ciascuna  autorita'  competente  entro  il  20
luglio 2020, tramite le modalita' definite con decreto del  direttore
generale  per  la  promozione   della   qualita'   agroalimentare   e
dell'ippica. Le istanze inviate  dopo  tale  termine  sono  rigettate
d'ufficio. Le autorita' competenti, valutata l'ammissibilita' in base
a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9  del  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo  del  4
aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro sessanta  giorni
dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto  beneficiario  e
ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati,
l'istanza e' respinta. Le  spese  sono  ammesse  a  fare  data  dalla
presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo
in caso di approvazione della stessa da parte di  ciascuna  autorita'
competente. 
  3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 7,  del  decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari,  forestali  e  del
turismo del 4 aprile 2019,  n.  3893,  la  variante  che  prevede  la
riduzione dei costi totali del progetto, di cui al  precedente  comma
1, puo' prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato  del
Paese terzo inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro nel caso in cui
il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo,  o  inferiore  agli
importi minimi indicati dalle regioni e province autonome con proprio
avviso,  fatte  salve  le  spese  gia'  sostenute  al  momento  della
presentazione  di  tale  richiesta.  In  deroga  a  quanto   previsto
dall'art. 5, comma 6 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019,  n.
38781, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale del
10 giugno 2019, n. 41666, i soggetti partecipanti  possono  prevedere
un contributo minimo per Paese terzo inferiore a quanto ivi  indicato
e le spese effettuate sono riconosciute anche  se  inferiori  a  euro
10.000,00 o a quanto previsto dalle regioni o province  autonome  con
proprio avviso. 
  4. La variante che  prevede  la  riduzione  dei  costi  totali  del
progetto, di cui al precedente comma 1, puo' prevedere, in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4  aprile
2019, n. 3893 l'eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese
gia' sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. 
  5. La variante che  prevede  la  riduzione  dei  costi  totali  del
progetto, di cui al  precedente  comma  1,  non  puo'  modificare  le
condizioni di ammissibilita' dei progetti di promozione di  cui  agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche  agricole,
alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019,  n.  3893,  ad
eccezione di quella di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  g)  che  si
riferisce  all'importo  minimo  di  contributo  per  Paese   indicato
all'art. 13, comma 7, del  medesimo  decreto.  Essa  puo',  tuttavia,
modificare le condizioni che  abbiano  determinato  il  punteggio  di
priorita' di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile  2019,  n.
3893 senza  incidere  sulle  graduatorie  approvate  dalle  autorita'
competenti. 
  6. Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, in  deroga  a  quanto
previsto dall'art.  15  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo del  4  aprile  2019  n.
3893, si dispone che i soggetti beneficiari  possono  richiedere  una
variazione straordinaria che preveda la modifica di uno o piu'  Paesi
target, consistente  nello  spostamento,  parziale  o  totale,  delle
risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi  target  ai
quali il progetto  di  promozione  approvato  e'  destinato.  Non  e'
consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi  non
indicati nella domanda di contributo. Nello  spostamento  di  risorse
tra Paesi e' facolta' del soggetto  beneficiario  proporre  attivita'
diverse rispetto a quelle approvate, nel  rispetto  delle  condizioni
precisate ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
  7. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle  lettera  a),  b),
c), d), e),  ed  f)  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del  4  aprile
2019, n. 3893, nell'ambito della variazione straordinaria di  cui  al
comma  6,  e'  possibile  richiedere  lo   spostamento   di   risorse
esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo  il
progetto di promozione approvato, erano gia' programmate  iniziative.
Non e' consentito alcuno spostamento di  risorse  verso  altri  Paesi
terzi non indicati nella domanda di contributo. 
  8. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettera h) i) e j)
dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile  2019,  n.  3893,  i
soggetti partecipanti, nell'ambito della variazione straordinaria  di
cui  al  comma  6,  possono  richiedere  lo  spostamento  di  risorse
esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo  il
progetto  di  promozione  approvato,  ciascuno  di  essi  aveva  gia'
programmato lo svolgimento di iniziative. Non  e'  consentito  alcuno
spostamento di risorse verso altri Paesi  terzi  non  indicati  nella
domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante. 
  9. Qualora lo spostamento di risorse del progetto da uno dei  Paesi
terzi o  mercati  dei  Paesi  terzi  nell'ambito  di  una  variazione
straordinaria di cui al comma  6  sia  parziale,  esclusivamente  per
l'annualita' 2019/2020, non si applica quanto  previsto  al  comma  7
dell'art. 13 del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile  2019,  n.  3893  in
materia di contributo minimo ammissibile in relazione  a  tali  Paesi
terzi. Non si applica, altresi', l'importo di contributo  minimo  per
Paese per soggetto partecipante  di  cui  all'art.  5,  comma  6  del
decreto direttoriale  del  30  maggio  2019,  n.  38781,  cosi'  come
modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale del 10  giugno  2019,
n. 41666, e le spese effettuate sono riconosciute anche se  inferiori
a euro 10.000,00  o  a  quanto  previsto  dalle  regioni  o  province
autonome con proprio avviso. 
  10. La  variazione  straordinaria  di  cui  al  comma  6  non  puo'
modificare  l'importo  complessivo  del  contributo  ammesso   e   la
percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno. 
  11. La  variazione  straordinaria  di  cui  al  comma  6  non  puo'
modificare le condizioni di ammissibilita' dei progetti di promozione
di cui agli articoli  7,  8  e  9  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4  aprile
2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui  all'art.  9,  comma  1,
lettera g) che si riferisce all'importo minimo di contributo indicato
all'art.  13,  comma  7,  del  medesimo  decreto.   Tale   variazione
straordinaria puo', tuttavia, modificare le  condizioni  che  abbiano
determinato il punteggio di priorita' di cui all'art. 11 del  decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari,  forestali  e  del
turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere  sulle  graduatorie
approvate dalle autorita' competenti. 
  12. La variazione straordinaria di  cui  al  comma  6  puo'  essere
richiesta dai soggetti beneficiari a  ciascuna  autorita'  competente
entro il 15 dicembre 2020, tramite le modalita' definite con  decreto
del   direttore   generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica. Le istanze inviate  dopo  tale  termine
sono  rigettate  d'ufficio.   Le   autorita'   competenti,   valutata
l'ammissibilita' in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari,  forestali
e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893,  autorizzano  le  modifiche
entro sessanta giorni dalla ricezione e  ne  danno  comunicazione  al
soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i
termini sopra indicati, l'istanza e' respinta. Le spese sono  ammesse
a  fare  data  dalla  presentazione  della  domanda   di   variazione
straordinaria e saranno riconosciute solo  in  caso  di  approvazione
della stessa da parte di ciascuna autorita' competente. 
  13. Il soggetto beneficiario puo' richiedere  sia  la  variante  in
riduzione di cui al comma 1 che la variazione straordinaria di cui al
comma 6. 
  14. La variante in riduzione di cui al  comma  1  e  la  variazione
straordinaria  di  cui  al  comma  7  non  rilevano  ai  fini   della
determinazione del numero massimo di varianti  di  cui  all'art.  15,
comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile  2019,  n.
3893,  che  un  soggetto  beneficiario  puo'  presentare  nel   corso
dell'annualita' 2019/2020, cosi' come emendate nei seguenti commi  15
e 16. 
  15. Al fine di garantire  maggiore  capacita'  di  adattamento  dei
programmi di promozione  al  contesto,  limitatamente  all'annualita'
2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera
b) del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari,
forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, le  varianti  che
prevedono  una  modifica  degli  importi  delle  singole  azioni  del
progetto in ciascun Paese terzo destinatario superiore  al  20%  sono
presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorita'  competente
almeno quindici  giorni  prima  della  loro  realizzazione.  Ciascuna
autorita' competente, se del caso, le autorizza entro sessanta giorni
dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.
Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione  della  domanda
di variante e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della
stessa da parte di ciascuna autorita' competente. Le variazioni  sono
presentate entro sessanta giorni dal termine delle attivita' previste
dal progetto approvato. Le istanze di variante  trasmesse  dopo  tale
termine sono rigettate d'ufficio. 
  16. Con decreto del direttore  generale  per  la  promozione  della
qualita' agroalimentare e dell'ippica si individua il numero  massimo
di istanze di variante che un soggetto beneficiario puo'  presentare,
ai  sensi  di  quanto  disposto   dal   precedente   comma,   durante
l'esecuzione  dei   progetti   per   l'annualita'   2019/2020.   Tale
provvedimento fornira', inoltre, indicazioni sulle procedure  per  la
proposizione di voci di  costo  non  contenute  nell'allegato  M  del
decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, e la rivisitazione
di massimali di spesa per alcune delle voci di costo ivi riportate. 
  17. Nel corso di esecuzione dei progetti di promozione, nel caso di
soggetto beneficiario di cui alle lettera h), i) e j) dell'art. 3 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del  turismo  del  4  aprile  2019,  n.  3893,  qualora  un  soggetto
partecipante non riesca  ad  impiegare  il  contributo  richiesto  ed
approvato e'  data  facolta'  agli  altri  soggetti  partecipanti  di
impiegare tali fondi non  utilizzati,  nel  rispetto  del  limite  di
contributo massimo di  cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  f)  del
medesimo decreto del Ministro e  di  cui  all'art.  5,  comma  4  del
decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781.