Art. 5 
 
  1. Esclusivamente per l'annualita' 2020/2021, in  deroga  a  quanto
previsto  all'art.  6,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4  aprile
2019, n. 3893, il Ministero emana  il  proprio  avviso  entro  il  30
settembre 2020. Agea stipula i contratti con i  soggetti  beneficiari
individuati dalle autorita' competenti entro il 31 marzo  2021  e  le
attivita' sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2021.  Qualora  i
beneficiari del contributo non chiedano il pagamento  anticipato,  le
attivita'  sono  effettuate  entro  il  30  agosto  2021.  Qualora  i
beneficiari chiedano  il  pagamento  anticipato,  le  attivita'  sono
effettuate entro il 31 dicembre 2021.