Art. 6 1. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei e' pari, al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 2. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto disposto all'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, nel caso in cui il soggetto beneficiario usufruisca di ulteriore aiuto con fondi non comunitari, fino ad un massimo del 30% delle spese sostenute, l'ammontare complessivo del contributo erogato con fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non supera il 90% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 3. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, il criterio di priorita' di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' riformulato come segue: «Il soggetto richiede una percentuale di contributo pubblica inferiore al 60%, cosi' come definita nell'avviso predisposto dal Ministero». 4. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, la previsione riguardante le quote di finanziamento pro capite da parte del Ministero e delle regioni dei progetti multiregionali, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' riformulata come segue: «In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, si dispone che la quota di finanziamento pro capite, in relazione ai progetti multiregionali, da parte di Ministero e regioni non supera il 30% dell'importo del progetto presentato».