Art. 6 
 
  1. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di  esecuzione
(UE) 2020/132, per la  durata  in  vigore  di  detto  regolamento,  a
partire  dall'annualita'  2020/2021,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 13, comma  1  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile  2019,  n.
3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei e' pari, al
massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 
  2. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di  esecuzione
(UE) 2020/132, per la  durata  in  vigore  di  detto  regolamento,  a
partire  dall'annualita'  2020/2021,  in  deroga  a  quanto  disposto
all'art. 13, comma  2,  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile  2019,  n.
3893,  nel  caso  in  cui  il  soggetto  beneficiario  usufruisca  di
ulteriore aiuto con fondi non comunitari, fino ad un massimo del  30%
delle spese sostenute, l'ammontare complessivo del contributo erogato
con fondi europei e con  l'integrazione  nazionale  o  regionale  non
supera il 90% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 
  3. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di  esecuzione
(UE) 2020/132, per la  durata  in  vigore  di  detto  regolamento,  a
partire dall'annualita' 2020/2021, il criterio di  priorita'  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera  c)  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4  aprile
2019, n. 3893, e' riformulato come segue: 
    «Il soggetto richiede  una  percentuale  di  contributo  pubblica
inferiore al 60%, cosi' come  definita  nell'avviso  predisposto  dal
Ministero». 
  4. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di  esecuzione
(UE) 2020/132, per la  durata  in  vigore  di  detto  regolamento,  a
partire dall'annualita' 2020/2021, la previsione riguardante le quote
di finanziamento pro capite da parte del Ministero  e  delle  regioni
dei progetti multiregionali, di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  c)
del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari,
forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n.  3893,  e'  riformulata
come segue: 
    «In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di  esecuzione
(UE) 2020/132, per la  durata  in  vigore  di  detto  regolamento,  a
partire  dall'annualita'  2020/2021,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4  aprile
2019, n. 3893, si dispone che la quota di finanziamento  pro  capite,
in relazione ai progetti multiregionali,  da  parte  di  Ministero  e
regioni non supera il 30% dell'importo del progetto presentato».