IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa», con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020; Considerato che il predetto art. 43 prevede: al comma 2, che il fondo e' finalizzato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle societa' di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta, che si trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; al comma 2-bis, che nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativita' della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita' produttiva; al comma 3, che il fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonche' attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro; al comma 4, che le imprese destinatarie degli interventi del fondo devono notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a: a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa; b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita' d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte degli stessi; Considerato, altresi', che il comma 5 del medesimo art. 43 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri e delle modalita' di gestione e di funzionamento del fondo, delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorita' alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo e dei criteri per la definizione dello stato di difficolta' economico-finanziaria funzionale all'accesso al fondo; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica italiana 12 gennaio 1991, n. 10; Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04); Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, concernente «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 1, comma 852, che ha disposto l'istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita struttura finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; Considerato che l'attuazione delle misure di sostegno in favore delle imprese che versano in uno stato di difficolta' ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01 e' subordinata alla notifica alla Commissione europea di uno specifico regime di aiuti e alla successiva approvazione dello stesso da parte della medesima Commissione nel caso di piccole e medie imprese, ovvero all'autorizzazione dell'aiuto nei confronti di ciascuna grande impresa; Considerato che all'attuazione dell'art. 43, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34/2020 si provvedera' con separato decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Comunicazione 2014/C 19/04»: la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04); b) «Comunicazione 2014/C 249/01»: la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'»; c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; d) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; e) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; f) «Fondo»: il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, istituito dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020; g) «investitore privato indipendente»: colui che non e' socio dell'impresa in cui investe, compresi i business angels e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento; al momento della costituzione di una nuova societa', tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa; h) «marchi storici di interesse nazionale»: i marchi d'impresa iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; i) «imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale»: le imprese che svolgono la propria attivita' in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettivita'; j) «Ministero»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; k) «struttura per la crisi d'impresa»: la struttura prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni; l) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.