Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. Per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nel capitale di rischio e di fruizione dei contributi per il mantenimento dei livelli occupazionali, come determinato dal presente decreto, l'impresa beneficiaria dell'intervento del fondo trasmette al soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione, con evidenza delle attivita' poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di sviluppo delle attivita' d'impresa. 2. Il soggetto gestore, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, trasmette al Ministero, ai fini della convocazione del comitato tecnico di cui all'art. 10, una relazione recante lo stato di attuazione degli interventi del fondo. 3. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione oggetto dell'intervento del fondo.