Art. 12 Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 1. Le imprese beneficiarie dell'intervento del fondo sono tenute a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore o dal Ministero; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal soggetto gestore o dal Ministero; c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; d) rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle condizioni di lavoro; e) rispettare le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 (uno) per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio; g) non delocalizzare l'attivita' economica interessata dall'investimento in stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; h) non delocalizzare l'attivita' economica interessata dall'investimento, dal sito incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.