Art. 13 Modalita' di intervento nel capitale di rischio 1. Il soggetto gestore, attraverso le risorse del fondo, sostiene i programmi di ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 9 attraverso l'assunzione di una partecipazione nel capitale dell'impresa richiedente ovvero, ove previsto dal predetto programma, nel capitale dell'impresa cui e' trasferita l'azienda. 2. La partecipazione di cui al comma 1 deve: a) essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato» di cui alla comunicazione 2014/C 19/04, prevedendo l'apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 30 (trenta) per cento della complessiva operazione nel capitale di rischio; b) essere di minoranza; c) essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque anni. 3. Il soggetto gestore, in aggiunta o in alternativa all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, puo' realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell'impresa partecipata, nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 2. 4. Le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti rientrano nelle disponibilita' del fondo per essere reinvestite dal soggetto gestore negli interventi previsti dal presente decreto.